Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13441 del 2003, dep. il 12/09/20

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.10.1989, […] conveniva davanti al Tribunale di Monza […], domandando che, preso atto della separazione tra essi coniugi pronunciata da detto giudice con sentenza del 7.1.1989, il medesimo […] venisse condannato a restituire il 50% delle somme e dei beni che formavano il patrimonio familiare.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della pretesa attorea.
Il Tribunale adito, con sentenza pubblicata il 10.10.1996, condannava lo […] al pagamento in favore della […] della somma di lire 16.395.264, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, compensando per metà le spese di lite che poneva quanto alla residua metà a carico del convenuto.
Avverso la decisione, proponeva appello la […], lamentando che il primo giudice avesse:
a) erroneamente ritenuto non dovuta l’ulteriore somma di lire 15.618.239 richiesta dall’attrice ;
b) ingiustamente negato la rivalutazione ovvero gli interessi legali dal fatto al saldo;
c) compensato in parte le spese di lite, pur in mancanza di giusti motivi.
Resisteva nel grado l’appellato, il quale, a propria volta, spiegava appello incidentale, sostenendo di dovere restituire alla […] solamente l’importo di lire 1.397.632 e censurando, quindi, la pronuncia gravata nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento in favore della controparte dell’ulteriore somma di lire 15.000.000, malgrado l’attrice non avesse provato la fondatezza di tale ulteriore pretesa.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 1^/17.3.2000, respingeva l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, che confermava quanto al resto, riduceva a lire 1.397.632 di capitale, oltre gli interessi legali già riconosciuti in primo grado, la somma dovuta dallo […] alla […], compensando interamente le spese di ambo i gradi.
Assumeva detto giudice:
a) che il Tribunale, ferma la statuizione relativa alla restituzione della somma dianzi indicata, non contestata dallo […], avesse erroneamente condannato quest’ultimo altresì alla restituzione della somma di lire 15.000.000, pari al 50% degli assegni circolari versati l’11.10.1982 alla ditta incaricata della ristrutturazione del proprio appartamento in […], non essendo rimasto provato che la relativa somma totale di lire 30.000.000 fosse appartenuta alla comunione legale tra i coniugi;
b) che gli altri importi di cui la[…] chiedeva la restituzione attraverso l’impugnazione principale, fossero stati pacificamente prelevati dallo […] dai suoi conti personali in epoca antecedente allo scioglimento della comunione;
c) che la medesima […] non avesse provato di avere subito un danno maggiore di quello già coperto dagli interessi legali. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la […], deducendo sei motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste lo […] con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione di legge, assumendo come non sia possibile sostenere che l’art.177 c.c., alle lettere b) e c), escluda dalla comunione legale i frutti
dei beni propri ed i proventi dell’attività separata dei coniugi, limitandosi la norma a regolare la sorte di frutti e proventi al momento dello scioglimento della comunione attraverso l’affermazione secondo cui la parte di essi non consumata appartiene alla comunione, senza tuttavia nulla dire della parte che viene consumata durante il periodo antecedente.
Il motivo non è fondato.
Si osserva al riguardo che i redditi individuali dei coniugi, tanto che si tratti di redditi di capitali (art. 177, lettera “b”, c.c.), quanto che si tratti di proventi della loro attività separata (art. 177, lettera “c”, c.c.), non cadono automaticamente in comunione, ma
rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione. La contraria opinione accolta da questa stessa Corte nella sentenza n. 9355 del 1997, richiamata dalla ricorrente, là dove è stato affermato (sia pure per giungere, argomentando dal combinato disposto delle lettere “a” e “c” dell’art. 177 c.c., al riconoscimento della comunanza dei “beni acquistati” con i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi) che tali proventi “entrano di pieno diritto a far parte della comunione immediata”, essendo destinati indistintamente al “consumo” della famiglia, non ha ricevuto l’adesione della dottrina, la quale, al contrario, con affermazione che appare meritevole di essere qui condivisa, è venuta ribadendo che, nel silenzio della normativa la quale non pone obblighi di destinazione sui beni oggetto della comunione de residuo ne’ limiti o controlli alla facoltà di “consumazione”, l’esercizio di quest’ultima, ovvero l’impiego nei più vari modi, ma senza che l’operazione comporti nuovi, durevoli acquisti, sottrae “lecitamente” cespiti a quella che, al momento dello scioglimento della comunione, diverrà esattamente la comunione de residuo anzidetta, tanto da costituire un fatto “impeditivo” suscettibile di essere opposto al coniuge il quale dimostri il godimento di determinate entrate da parte dell’altro (potendosi altrimenti presumere che quelle sostanze siano state semplicemente occultate), laddove, in mancanza di una espressa previsione legislativa che imponga al singolo coniuge di amministrare i redditi individuali, in modo da non pregiudicare le aspettative dell’altro, quest’ultimo potrà, a tale scopo, sia chiedere l’anticipata separazione dei beni (art. 193 c.c., il quale, in caso di cattiva gestione di uno dei coniugi nei propri affari o di mala amministrazione dei beni, riconosce l'”interesse” dell’altro coniuge, esprimendo un concetto che può comprendere l’aspettativa inerente la comunione residuale), sia avvalersi di strumenti di tutela di carattere generale spettanti ad ogni creditore, del genere delle azioni revocatoria e surrogatoria nonché del risarcimento dei danni, sia, infine, in via di estremo subordine, invocare il principio di buona fede ed il divieto dell’abuso del diritto, fermo l’obbligo, per il coniuge “dissipatore”, di rendere il conto delle sue entrate e di come sono state spese.
In questo senso, l’assunto posto a fondamento della sentenza impugnata (e specificatamente fatto oggetto del motivo in esame) secondo cui l’art. 177, lettera c), c.c. “esclude dalla comunione i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi, consumati in epoca precedente alla scioglimento della comunione” (come nella fattispecie), va esente dalle censure dedotte dalla ricorrente, incentrate sul contrario rilievo che “i proventi siano per sè comuni”, diversa questione, evidentemente, essendo quella, di cui al motivo seguente, che attiene all’esistenza di eventuali limiti o controlli alla facoltà stessa di consumazione.
Con il secondo motivo di impugnazione, infatti, lamenta la ricorrente violazione di legge, deducendo che, quand’anche si dovesse ritenere che i frutti e proventi in questione non entrino a far parte della comunione legale al momento stesso del loro acquisto, è comunque da disattendere l’affermazione secondo cui il percettore di essi può liberamente ed insindacabilmente disporne come creda, nel senso esattamente che i beni acquistati nel vigore del regime per ciò stesso cadono in comunione, laddove, però, anche il consumo non sfugge alla regola e non può essere considerato indiscriminatamente libero, così che il percettore del reddito possa consumarlo esclusivamente per sè, mentre, invece, deve essere tendenzialmente comune, onde i proventi oggetto di comunione, ex art. 177, lettere b) e c), c.c., sono costituiti da tutti quelli dei quali il percettore medesimo non riesca a dare la dimostrazione che siano stati spesi per i bisogni della famiglia o per acquisti caduti in comunione, secondo Pinterpretazione recepita dalla Suprema Corte (nella sentenza n. 8865 del 1996) che ha confermato il conseguente addebito al suddetto percettore del relativo onere probatorio.
Il motivo è inammissibile.
Nel giudizio di appello, infatti, e nell’impugnata sentenza in particolare, la quale, al riguardo, non viene altrimenti censurata dalla ricorrente sotto le specie dell’omessa pronuncia o dell’omessa motivazione, risulta essere stato affrontato, allo scopo di apprezzare la sussistenza o meno dell’obbligo dello […] di restituire alla […] l’importo di lire 15.000.000 pari al 50% degli assegni circolari versati l’11.10.1982 alla ditta incaricata della ristrutturazione del suo appartamento in […], il solo tema (di cui al primo motivo del ricorso) della comunione “immediata” della relativa somma totale di lire 30.000.000, secondo quanto traspare dallo stesso riferimento della Corte territoriale vuoi all’art.l92 c.c. (sia pure per escluderne l’applicabilità), il quale impone il rimborso alla comunione delle somme prelevate dal “patrimonio comune” per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’art. 186 c.c., vuoi all’art. 177, lettera c), c.c., là dove quest’ultima disposizione esclude dalla comunione
i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi, “consumati” in epoca precedente allo scioglimento della comunione, come nella fattispecie, non già la differente questione (in tal senso “nuova”, onde l’inammissibilità del motivo in esame), relativa alla comunione de residuo, che concerne l’individuazione dei redditi “non consumati” al momento dello scioglimento della comunione legale, nel cui ambito questa stessa Corte, con la sentenza n. 8865 del 10 ottobre 1996 invocata dalla ricorrente (ribadita, peraltro, dalla successiva sentenza n. 14897 del 17 novembre 2000), ha ritenuto di comprendere “tutti i redditi percetti e percipiendi rispetto ai quali il titolare dei redditi stessi non riesca a dare la prova che sono stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione”.
Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione di legge, nonché omessa o quanto meno insufficiente motivazione, deducendo:
a) che essa attrice ha dimostrato, attraverso l’acquisizione al processo degli estratti conto della Cassa Rurale e Artigiana di […] e della Banca […], l’esistenza di somme di cui il convenuto […] ha disposto, parte ad incremento di beni personali e parte trattenendole per suo uso (o investimento) esclusivo, onde la […] ha assolto all’onere probatorio che gravava su di lei, dimostrando l’esistenza di somme che, sulla base del disposto dell’art.195 c.c. ed anche in relazione alla norma analogamente posta dall’art.219, comma secondo, c.c., si presumono appartenere alla comunione, onde sarebbe toccato allo […] dimostrare (ciò che lo stesso non ha fatto) che dette somme erano estranee alla comunione;
b) che è altresì provato (come da verbali di prova testimoniale della causa di separazione) come lo […] abbia trattenuto per sè tutti gli stipendi della figlia, da questa versati fino a che, minorenne, rimase in casa, laddove tali somme debbono considerarsi acquisiste alla comunione, siccome entrate nel patrimonio dei genitori in funzione del mantenimento della famiglia e, quanto meno riguardo ad esse, il medesimo […] doveva dar prova del relativo utilizzo per i bisogni della famiglia stessa.
Il motivo, quanto alle censure illustrate sotto la lettera a) che precede, è infondato, mentre, quanto alle censure illustrate sotto la successiva lettera b), è inammissibile.
Circa il primo profilo, infatti, giova notare che, sulla base dell’apprezzamento, di per sè incensurato, della Corte territoriale, è rimasto accertato che “il c/c della Banca del […], così come gli altri rapporti di conto tenuti presso la Cassa Rurale e Artigiana di […], era intestato esclusivamente allo […] che, quindi, poteva liberamente disporre dei relativi importi, la cui proprietà deve presumersi in suo favore, salvo prova contraria, inesistente nella fattispecie”, onde è palese come, nel caso in esame, la presunzione di appartenenza delle somme in oggetto alla comunione fra coniugi, che la ricorrente pretende di ricavare dal combinato disposto degli artt. 195 e 219, secondo comma, c.c., non possa comunque trovare applicazione, per la decisiva ragione che le norme da ultimo citate non richiedono alcuna prova qualificata per rovesciare la presunzione appunto ivi rispettivamente stabilita, essendo cioè sufficiente una prova libera e, quindi, anche una prova per presunzioni (Cass. 18 agosto 1994, n. 7437), del genere esattamente di quella di proprietà “esclusiva”, sopra indicata, che la Corte territoriale ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione, in aderenza al principio generale secondo cui le presunzioni legali ammettono di regola la prova contraria che, ove la legge non ponga specifiche limitazioni (così, espressamente, il primo comma dell’art. 219 c.c.), può essere data con ogni mezzo (Cass. 25 maggio 1972, n. 1659; Cass. 11 marzo 1981, n. 1384; Cass. 21 giugno 1985,n. 3721). Circa, poi, il secondo profilo, basterà osservare che la circostanza prospettata sotto la precedente lettera b) non risulta essere stata mai prima dedotta in sede di merito, secondo quanto è dato di evincere dal tenore stesso della sentenza impugnata là dove questa, non altrimenti censurata in proposito dalla ricorrente sotto le specie dell’omessa pronuncia o dell’omessa motivazione, per un verso, riporta (alla pagina 4) le doglianze dell’appellante […] relative, rispettivamente, all’importo (pari a lire 1.600.000) prelevato dallo […] con l’assegno n. 38 del 24.6.1982 a valere sul conto corrente n. 9049 della Banca […] ed al prelievo di lire 29.636.478 dai conti esistenti sulla Cassa Rurale e Artigiana di […], mentre, per altro verso, disattende poi (alla successiva pagina 7) le richieste di restituzione avanzate dalla medesima […], accogliendo invece l’appello incidentale dello […], sulla base del concomitante rilievo che “il c/c della Banca […], così come gli altri rapporti di conto tenuti presso la Cassa Rurale e Artigiana di […], era intestato esclusivamente allo […] che, quindi, poteva liberamente disporre dei relativi importi…(e che) anche gli altri importi di cui la […] chiede la restituzione attraverso la sua impugnazione sono stati pacificamente prelevati dallo […] dai suoi conti personali in epoca antecedente allo scioglimento della comunione”, onde, in questo senso, il vizio dedotto dalla ricorrente involge un profilo della controversia nuovo e, come tale, appunto inammissibile. Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione di legge, nonché omessa o quanto meno insufficiente motivazione, deducendo: a) che l’estratto del conto corrente intrattenuto con la Cassa Rurale e Artigiana di […], non posto in discussione dalle parti, dimostra come la provvista degli assegni tratti su quel conto dallo […] per spese di ristrutturazione dell’immobile personale provenga dalla vendita di titoli effettuata pochi mesi prima (il 29.7.1982), i quali (titoli) erano stati acquistati nel gennaio 1982 col provento della vendita di altri titoli, onde si tratta pacificamente di denaro proveniente dalla vendita di beni appartenenti alla comunione, tali in quanto acquistati durante il matrimonio senza dichiarazione atta a farli considerare beni personali, laddove nessuna norma autorizza a ritenere che i titoli di credito debbano essere esclusi dagli “acquisti” di cui all’art. 177, lettera a), c.c.;
b) che la Corte territoriale, implicitamente negando la qualificazione come “acquisti” espressamente rivendicata dalla […], ha omesso qualsiasi argomentazione, pur sommaria, che possa far conoscere l’iter logico seguendo il quale detta Corte è pervenuta alle sue conclusioni e far comprendere se essa abbia negato a tale acquisto il valore di acquisto alla comunione ovvero agli estratti conto il valore di prova dell’acquisto.
Il motivo è inammissibile.
Si osserva al riguardo che l’elemento di prova invocato dalla ricorrente, costituito appunto dall’ “estratto del conto corrente intrattenuto con la Cassa Rurale e Artigiana di […], attiene ad una circostanza (quella, cioè, meglio riportata sotto la lettera “a” che precede) che non risulta essere stata mai prima dedotta in sede di merito, secondo quanto è dato di evincere dal tenore stesso della sentenza impugnata là dove questa, non altrimenti censurata in proposito dalla medesima ricorrente sotto le specie dell’omessa pronuncia o dell’omessa motivazione, riporta (alla pagina 4) la doglianza dell’appellante […] secondo cui “in un momento di poco precedente il deposito del ricorso per la separazione, lo […] ‘ha spogliato i conti esistenti sulla Cassa Rurale e Artigiana di […] prelevando per finalita’ extra familiari la somma complessiva di Lit. 29.636.478 e…, pertanto, Le è ancora dovuta l’ulteriore somma di Lit. 14.818.239′”, mentre, poi, disattende (alla successiva pagina 7) le pretese della stessa […] relative agli altri rapporti di conto tenuti presso l’anzidetta Cassa sulla base del solo rilievo in forza del quale tali rapporti risultavano intestati “esclusivamente allo […] che, quindi, poteva liberamente disporre dei relativi importi, la cui proprietà deve presumersi in suo favore, salvo prova contraria, inesistente nella fattispecie”, onde, in questo senso, il vizio dedotto dalla ricorrente involge un profilo della controversia nuovo e, come tale, appunto inammissibile.
Con il quinto ed il sesto motivo di impugnazione, del cui esame congiunto si palesa l’opportunità involgendo siffatti motivi la trattazione di questioni dipendenti l’una dall’altra, lamenta rispettivamente la ricorrente:
a) violazione di legge, nonché omessa o quanto meno insufficiente motivazione, deducendo, per un verso, che, proprio in considerazione delle condizioni personali dell’attrice, la natura del danno subito da questa per la mancata possibilità, in dipendenza del comportamento abusivo del marito, di investimento fruttifero è tale da legittimare la richiesta di una restituzione in integrum del suo patrimonio anche attraverso la rivalutazione delle somme richieste, nonché, per altro verso, che la condotta del marito nei confronti della moglie costituisce fatto illecito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043 c.c., così da giustificare una richiesta di restituzione la quale ha anche i caratteri del risarcimento e che postula la rivalutazione delle somme in contestazione trattandosi di debito di valore, laddove la Corte sembra non tanto negare l’esistenza della prova del fatto, quanto negare che il fatto stesso sia generatore di danno;
b) violazione di legge, nonché omessa o quanto meno insufficiente motivazione, deducendo che la censura, in forza degli stessi motivi del punto precedente e quale logica conseguenza del riconoscimento della rivalutabilità delle somme richieste, si deve estendere anche alla statuizione sulla decorrenza degli interessi, nel senso che questi rivestono un valore compensativo che giustifica la loro produttività sulla somma rivalutata, anno per anno, a partire dall’epoca in cui il pregiudizio economico è stato arrecato, anziché dalla data della domanda.
I due motivi non sono fondati.
Si osserva al riguardo:
1) che la Corte territoriale, dopo avere, in accoglimento dell’appello incidentale, ridotto a lire 1.397.632 di capitale, oltre agli interessi legali già riconosciuti nella sentenza appellata, la somma dovuta dallo […] alla […], ha quindi affermato “L’appellante principale non ha infatti provato, ex art.1224, secondo comma, c.c., di avere subito un danno maggiore rispetto a quello già coperto dagli interessi legali”;
2) che una simile statuizione sottende, in primo luogo, giusta quanto è dato di evincere dallo stesso richiamo all’art.1224 c.c., il corretto inquadramento dell’obbligazione in parola (il cui oggetto, secondo l’incensurato apprezzamento della medesima Corte, è costituito dalla restituzione del 50% del saldo in essere, al momento della separazione, nel conto corrente esistente presso il Banco […] al nome dello […] nel novero dei debiti di valuta, l’inadempimento dei quali resta di per sè soggetto al disposto del già richiamato art.1224 c.c., senza che, del resto, la possibilità di configurare la relativa condotta altresì in termini di reato sia invece capace, così come preteso dalla ricorrente, di snaturare, sul piano civilistico, la figura dell’illecito in esame, trasformandolo in illecito aquiliano ovvero in debito di valore “ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2043 c.c.”;
3) che Tapprezzamento di fatto (di per sè incensurato) in forza del quale “l’appellante principale non ha…provato…di avere subito un danno maggiore rispetto a quello già coperto dagli interessi legali”, va esente da censura in punto di diritto, atteso che postula la corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno differenziale derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora, va ammesso nei limiti in cui il creditore anzidetto deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l’inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, laddove, ai fini di tale riconoscimento, il medesimo creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità personale e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, essendo egli tenuto, in base al generale criterio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), a fornire indicazioni (ciò che l’odierna ricorrente, in questa sede, non ha neppure prospettato di aver fatto) in ordine al danno da lui subito, nell’ambito della categoria economica di appartenenza e secondo criteri personalizzati, come effetto della indisponibilità del denaro determinata dall’inadempimento (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti fruttiferi), in modo da consentire al giudice di merito di verificare se, in relazione all’attività esercitata, il danno stesso possa essersi verosimilmente prodotto, senza cioè che il ricorso ad elementi presuntivi e a dati di comune esperienza possa esonerare l’avente diritto dal sindicato onere di allegazione e prova, nonché tradursi nell’applicazione di parametri fissi, come quelli ricavabili dagli indici ISTAT o dal tasso corrente degli interessi bancari (Cass. 26 marzo 1999, n. 2878; Cass. 9 giugno 1999, n. 5678; Cass. 4 gennaio 2000, n. 21; Cass. 21 luglio 2001, n. 9965; Cass. 29 aprile 2002, n. 6224; Cass. 23 ottobre 2002, n. 14970); 4) che il profilo di censura relativo alla “statuizione sulla decorrenza degli interessi” (di cui al sesto motivo di gravame) risulta dedotto in termini meramente consequenziali, onde, come è palese, non può che seguire la sorte del quinto motivo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La disciplina delle spese del giudizio di cassazione segue il dettato dell’art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi tali spese in euro 1.300,00 per onorario ed euro 100,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali (nella misura forfettaria del dieci per cento sull’importo del medesimo onorario) e gli accessori (IVA e Cassa Previdenza Avvocati) dovuti per legge.
[…]