[…]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 13 novembre 1996 il presidente del tribunale di Pistoia ha ingiunto alla […] s.n.c. nonché ai soci di questa ultima, […], […] e […] il pagamento della somma di L. 190.011.278 in favore di […], che assumeva di essere cessionaria di un credito per tale importo vantato nei confronti degli ingiunti dalla […].
Avverso tale decreto hanno proposto opposizione – innanzi al tribunale di Pistoia – sia la […] s.n.c. sia gli altri ingiunti che hanno chiamato in giudizio, altresì, […] e […], dai quali pretendevano di essere tenuti indenni dalle pretesa della […].
Costituitisi in giudizio sia la […], che ha resistito alla proposta opposizione deducendone la infondatezza, sia i terzi chiamati […] e […] che hanno chiesto la reiezione della domanda proposta nei loro confronti e svoltasi l’istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 9 aprile 2003 da un lato ha rigettato l’opposizione, dall’altro, ha dichiarato inammissibile la chiamata dei terzi ex art. 269 c.p.c. perché non autorizzata dal giudice istruttore.
Gravata tale pronunzia, in via principale, dai soccombenti nei confronti dei soli […] e del […] e non della […] e, in via incidentale, dal […] e dal […] – avverso il capo della sentenza che aveva disposto la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di primo grado – la Corte di appello di Firenze con sentenza 20 maggio – 19 ottobre 2005 in accoglimento del proposto appello e in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha condannato […] al pagamento in favore di […], […] e […] della somma di Euro 47.772,26 oltre interessi legali dal 24 gennaio 1997 e […] a tenere indenni gli appellanti della metà di quanto da essi dovuto alla […] in esecuzione della sentenza di primo grado. Per la cassazione della sopra descritta sentenza di appello, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, […].
Resistono, con controricorso illustrato da memoria, la […] s.n.c. nonché […], […] e […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come evidenziato in parte espositiva, nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal presidente del tribunale di Pistoia, la […] s.n.c., […], […] e […] hanno evocato in giudizio, con lo stesso atto, anche […] nonché […] nei cui confronti hanno svolto domanda di garanzia.
Mentre il primo giudice ha dichiarato inammissibile la chiamata dei terzi, perché eseguita senza la preventiva autorizzazione del giudice, diversamente la sentenza ora oggetto di ricorso ha – in limine – evidenziato che il primo giudice non poteva dichiarare – come ha dichiarato – la inammissibilità di un tale iter procedimentale.
2. Il ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata con i primi due motivi con i quali lamenta, nell’ordine:
– da un lato, art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c., atteso che la stessa è andata di contrario avviso – a suo parere con argomenti non convincenti – a una giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, specie tenuto presente che nell’ambito del procedimento monitorio originariamente le parti debbono essere esclusivamente il soggetto istante per l’ingiunzione di pagamento e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta e che con questa normativa, volta a tutelare l’interesse pubblico al sollecito e corretto svolgimento dei processi il legislatore ha in sostanza inteso vietare, anche al convenuto la citazione di soggetti estranei al processo e conclude le proprie argomentazioni osservando che gli oneri che la legge impone alle parti che intendono chiamare terzi in causa non hanno nulla a che fare con la posizione delle stesse in seno al processo, ma sono dettati a salvaguardia dell’interesse pubblico al corretto, razionale e celere svolgimento dei giudizi primo motivo;
– dall’altro, art. 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, atteso che le affermazioni svolte dalla sentenza di secondo grado e, in particolare per quanto è dato comprendere dalla non chiarissima esposizione del motivo nella parte in cui questa ha affermato che gravare l’opponente di un simile adempimento fare istanza al giudice per essere autorizzato a chiamare in causa un terzo contrasta con la generale finalità di celerità dei giudizi tutelata dalla Costituzione, atteso che una tale motivazione non è idonea a sorreggere logicamente il decisum reso su questo fondamentale capo della sentenza impugnata.
3. I riassunti motivi sono inammissibili.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Come assolutamente pacifico – presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui senza alcuna motivazione totalmente prescinde la difesa di parte ricorrente – nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinché si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse (Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640; Cass. 7 luglio 2008, n. 18589).
3.2. Facendo applicazione del riferito principio al caso di specie si osserva che i giudici di appello sono pervenuti alla conclusione criticata dal ricorrente sulla base delle seguenti argomentazioni:
– i chiamati, costituitisi in causa si sono difesi nel merito e non hanno eccepito ne’ all’atto della costituzione ne’ nel corso del giudizio di primo grado, alcuna menomazione della loro facoltà di difendersi, conseguenza delle modalità concreta con cui è avvenuta la loro evocazione in giudizio;
– con la citazione introduttiva è stato instaurato un giudizio (di garanzia) certamente connesso con quello introdotto con la notificazione del provvedimento monitorio e che obbligava il giudice a una decisione;
– non vi è – in conclusione – spazio per rilevare una nullità ovvero una inammissibilità conseguente a un eventuale vizio formale che non abbia dato luogo a un nocumento effettivo ne’ comunque denunciato dalle parti interessate;
– l’insegnamento della Corte di cassazione cui ha aderito il prime giudice (Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. 5 marzo 2002, n. 3156; Cass. 27 gennaio 2003, n. 1185) e secondo il quale l’opponente a decreto ingiuntivo deve citare in giudizio unicamente il soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e deve, di conseguenza, chiedere al giudice con lo stesso atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa, deve essere rimeditato specie alla luce dell’insegnamento contenuto nella sentenza 3 aprile 1997, n. 80, della Corte costituzionale.
3.3. Certo quanto sopra è palese che a fondamento della conclusione ora criticata dal ricorrente la sentenza impugnata invoca due – autonome – rationes decidendi.
La sentenza del primo giudice – infatti – è stata totalmente riformata, nella parte de qua;
– sia, da un lato, in applicazione del principio generale di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3 (secondo cui la nullità di un atto del processo non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato),
– sia, dall’altro, per l’erronea interpretazione data, comunque, dal primo giudice, dell’art. 269 c.p.c..
Sotto il primo profilo hanno, in sintesi, evidenziato i giudici di appello, la citazione introduttiva – contenente oltre che l’opposizione al decreto emesso dal presidente del tribunale su richiesta della […] anche la instaurazione di un autonomo giudizio connesso a quello di opposizione a ingiunzione nei confronti di […] e di […] – ha raggiunto lo scopo suo proprio certo essendo, da un lato, che i convenuti – […] e […] si sono costituiti regolarmente in giudizio e si sono difesi nel merito, senza nulla eccepire sulla inidoneità della citazione a radicare il contraddittorio, dall’altro, che l’atto in questione anche se per ipotesi formalmente viziato non ha dato luogo alcun nocumento effettivo (e, anzi, in pratica ha attuato i principi regolatori del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. e in particolare quello della celerità, essendo stato il giudizio esteso ai terzi senza l’assegnazione di un termine da parte del giudice istruttore e senza in alcun modo pregiudicare, nei loro diritto alla difesa detti terzi).
3.4. Pacifico quanto precede si deve concludere, come anticipato, che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili.
Gli stessi, infatti, censurano la sentenza impugnata esclusivamente quanto alla seconda ratio decidendi (relativa, come osservato sopra, alla interpretazione da dare all’art. 269 c.p.c., comma 2), mentre nulla espongono, al fine di dimostrare la infondatezza delle argomentazioni che sorreggono la prima della sopra esposte rationes decidendi.
Con la conseguenza, pertanto, che anche nella eventualità gli argomenti sviluppati nei detti motivi dovessero risultare fondati non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza che rimarrebbe comunque ferma in base alla prima ratio decidendi non censurata dai ricorrenti.
4. Il […], hanno affermato i giudici di secondo grado era socio della […] al tempo (29 gennaio 1985 in cui è sorto il debito, di cui – successivamente – la […] ha preteso l’adempimento: la responsabilità del […] nei confronti degli altri soci (ovvero eredi dell’originario socio receduto) si fonda, quale riferimento normativo, sul disposto dell’art. 2289 c.c.. Ricordato l’insegnamento contenuto in Cass. 9 dicembre 1982 n. 6709 (secondo cui il concetto di “operazione in corso”, ai cui utili ed alle cui perdite partecipa il socio uscente di una società di persone (art. 2289 c.c., comma 3), ricomprende tutte quelle operazioni che, pur non in atto al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debbono considerarsi la conseguenza necessaria ed inevitabile dei rapporti giuridici preesistenti, anche se, quindi, la definizione di questi ultimi sia intervenuta a seguito di un giudizio instaurato solo successivamente all’uscita del socio) si perviene – hanno concluso la loro indagine quei giudici – alla necessaria conclusione che […] fosse rimasto obbligato, pur dopo il recesso, per il debito insorto allorché egli era socio; la società ed i soci rimasti che sono stati condannati a pagare alla […] … anche per la quota del socio receduto hanno oggi diritto (fondato sull’art. 1299 c.c.) ad essere tenuti indenni dall’appellato della metà di quanto essi debbono pagare alla […] in conseguenza della sentenza del Tribunale di Pistoia (che per la parte di cui si sta discorrendo è passata in giudicato …).
5. Il ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata con gli ultimi motivi di ricorso con i quali lamenta:
– da un lato, art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2289, 2290 e 1192 c.c., stante l’errata interpretazione delle norme citata, atteso, in primis, che nella specie non vi è stato alcun procedimento di liquidazione della quota sociale, tenuto presente che con l’atto 27 luglio 1994 il […] ha venduto puramente e semplicemente la propria quota agli altri soci (si che non prevedendosi nel detto atto una ipotesi di liquidazione non può invocarsi, al fine di risolvere la controversia l’art. 2289 c.c.) e, in secondo luogo, è da escludere nella specie l’applicazione dell’art. 2299 c.c., considerato che se la società – come verificatosi nella specie – paga tutto il debito non può certo pretendere, dai soci quanto da essa pagato (terzo motivo);
– dall’altro, art. 360 c.p.c., n. 5; omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa numerosi punti decisivi della controversia (quarto motivo);
– da ultimo, art. 360 c.p.c., nn. 5 e 4: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dai fatti e dalle circostanze rappresentate dai documenti in atti, nonché falsa ed erronea applicazione degli artt. 2289, 2290 e 1192 c.c. (quinto motivo), nonché art. 360 c.p.c., n. 4; nullità della sentenza o del procedimento, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (sesto motivo).
6. Il sesto motivo (peraltro prospettato esclusivamente in via di ipotesi), è manifestamente infondato.
Nella specie infatti non vi è stata (da parte dei giudici di merito) alcuna violazione del precetto di cui all’art. 112 c.p.c., atteso, da un lato, che in sede di precisazione delle conclusioni di secondo grado (come già in primo grado) gli appellanti avevano chiesto la condanna del […] a tenere indenni i soci e la società da quanto costoro condannati a pagare alla […] e in tali termini l’appello è stato accolto, dall’altro che tutte le considerazioni svolte nel corso del giudizio di appello dal […] al fine di dimostrare la infondatezza della domanda spiegata contro di lui sono state puntualmente esaminate dai giudici di appello, e disattese.
7. Manifestamente fondato, peraltro, è il terzo motivo.
Infatti:
– l’art. 2289 c.c., come risulta dalla sua stessa formulazione letterale da cui totalmente prescindono sia la sentenza impugnata che la difesa dei contro ricorrenti è dettato con riguardo alla eventualità il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio;
– non solo la disposizione è contenuta nella Sezione quinta del capo secondo del titolo quinto del quinto libro del codice civile, sotto la rubrica dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, ma la stessa Relazione al codice civile precisa n. 937 – al riguardo – lo scioglimento parziale del rapporto può aver luogo per cause diverse, che sono: la morte del socio, la dichiarazione di recesso, l’esclusione;
– atteso che nella specie non risulta che si sia realizzato alcuno scioglimento parziale del rapporto societario, essendosi realizzata unicamente una cessione della quota di partecipazione nella […] s.n.c. da parte del […] in favore degli eredi di […] (nè mai è stato prospettato, neppure come ipotesi, che in realtà il contratto 27 luglio 1994 simulasse uno scioglimento del rapporto societario) è palese la non riferibilità, alla presente fattispecie, della regole di cui all’art. 2289 c.c.;
– precisa l’art. 2290 c.c. che nel caso in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi, sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali sino al giorno in cui si verifica lo scioglimento;
– la disposizione, in tesi applicabile anche in caso di cessione della quota (cfr., ad esempio, Cass. 12 aprile 2010, n. 8649; Cass. 6 settembre 2006, n. 19186) è dettata – chiaramente – con riferimento alla responsabilità verso i terzi (rispetto alla società) e quindi è palese che non è invocabile – come pretende nella specie la sentenza impugnata – dalla stessa società e dagli acquirenti la quota;
– specie nell’eventualità – come è pacifico si sia verificato nella specie – il cedente non abbia garantito gli acquirenti la quota la inesistenza di debiti sociali.
Pacifico quanto precede deve concludersi che in caso di cessione di quota di società in nome collettivo – qualora (come puntualmente verificatosi nella specie) il cedente non abbia garantito gli acquirenti la quota stessa della inesistenza di debiti sociali – lo stesso risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali e non anche della società stessa e degli acquirenti la quota. Sia la società, sia i cessionari della quota, pertanto, una volta adempiute tali obbligazioni non hanno titolo a essere tenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori.
Non essendosi i giudici del merito attenuti al principio di diritto di cui sopra deve trovare accoglimento il terzo motivo, con assorbimento del quarto e 1 del quinto e cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha condannato […] a tenere indenni gli appellanti […] della metà di quanto essi devono pagare a […] in esecuzione della sentenza del tribunale di Pistoia 9 aprile 2002.
8. Non essendo – peraltro – necessari, per la definizione della lite, ulteriori accertamenti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito, con rigetto della domanda di manleva proposta dalla […] s.n.c., […] nei confronti di […]