[…]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 25 gennaio 1990, […] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avezzano, […], chiedendo l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare di compravendita di un lotto di terreno, in Tagliacozzo, tra loro concluso, di cui alla scrittura privata del […] 1989, ovvero, in subordine, la risoluzione di quel contratto per inadempimento del convenuto, promittente venditore.
[…] si costituiva e resisteva alla domanda. Deduceva, in particolare, la nullità di quella scrittura, perché alterata rispetto all’originale, ed eccepiva che il lotto di terreno, promesso in vendita, era in comproprietà della di lui moglie, […], contraria ad alienarlo. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, con declaratoria di nullità della scrittura privata e condanna dell’attore al risarcimento dei danni.
Nel corso del processo, dopo che il giudice istruttore aveva autorizzato con cauzione il sequestro giudiziario del lotto di terreno, […] spiegava intervento, chiedendo la revoca della misura cautelare, il rigetto della domanda dell’attore e la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni.
In esito alla sopravvenuta morte dell’attore, il processo veniva interrotto e, quindi, riassunto nei confronti degli eredi, […].
Con sentenza del 4 agosto 1994, il Tribunale di Avezzano dava esecuzione specifica del contratto preliminare, trasferendo la proprietà del lotto di terreno in favore degli eredi dell’attore, previo versamento del residuo prezzo di L. 200.000.000. Le spese di lite erano poste a carico solidale del convenuto e dell’intervenuta.
[…], […] ed i sopraindicati eredi di […], all’infuori della di lui vedova, […], che restava contumace, proponevano gravame.
Con sentenza del 22 aprile 1999, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava i gravami dell'[…] e del […] e, in accoglimento di quello proposto dagli eredi del […], ordinava la restituzione della cauzione a suo tempo prestata per il sequestro del lotto di terreno. Le spese del grado erano poste a carico solidale dell'[…] e del […].
Rilevava la Corte che, pur espungendo dalla scrittura privata le alterazioni contestate e non essenziali, così da valutarne validità ed efficacia nel contenuto originale ed indiscusso, essa scrittura raffigurava un contratto preliminare di compravendita, valido ed efficace, nient’affatto annullabile, ai sensi dell’art. 184 c.c., come sostenuto invece dai coniugi […], in regime di comunione legale. In tale contesto, con riguardo particolare alla mancanza di consenso della […] a quel contratto preliminare, concluso dal marito […], quale promittente venditore, esponeva che la stessa […] non aveva proposto azione di annullamento, peraltro prescritta per decorso dell’anno dalla conoscenza dell’atto, e che, per principio di specialità, in ipotesi di atti compiuti senza il consenso necessario dell’altro coniuge, di cui al citato art. 184 c.c., non era applicabile la regola dell’ultimo comma dell’art. 1442 c.c., relativa all’azione generale di annullamento negoziale, secondo cui l’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere.
Per la cassazione di tale sentenza, […] ha proposto ricorso, illustrato con memoria.
[…], […] e […] hanno resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, […] e […], non hanno svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo, formalmente rubricato in più parti, la ricorrente ripropone questioni sollevate in grado d’appello e, quindi, censura la sentenza impugnata sotto diversi profili, denunciando violazione e falsa applicazione di norme, sostanziali e processuali, nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia.
In particolare, critica la Corte di merito, per avere interpretato la scrittura privata del […] 1989, in termini di contratto preliminare di compravendita, quando, invece, raffigurerebbe soltanto “un mero negozio preparatorio o preliminare del preliminare”, come desumibile dalla sua stessa lettera e dal successivo comportamento delle parti, descritto nei due capitoli di prova testimoniale, non ammessa, immotivatamente.
Di qui, dalla effettiva inconfigurabilità di un contratto preliminare, precisa la ricorrente, originano una serie di effetti, tutti a lei (ed al marito) favorevoli.
La ricorrente, poi, critica la Corte di merito, per avere “escluso la possibilità di eccepire da parte della moglie, asserendo che questa non aveva mai impugnato l’atto del marito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 c.c. è facile rilevare l’errore in cui cade il giudice ‘a quo”: infatti la […] ha subito reclamato, fin dall’inizio… l’eccezione non ha bisogno di formule sacramentali… è stata comunque validamente proposta in 2^ grado… è del tutto erroneo sostenere che la moglie non sia legittimata a proporre l’eccezione di invalidità… che poi l’eccezione sia sostenibile sempre… è pacifico, perché siamo di fronte ad una norma di chiusura, avente natura generale, che non ha affatto carattere di specialità…”.
Le censure, tutte, sono prive di pregio.
Ed invero, palesemente inapprezzabili si presentano le censure relative alla interpretazione della scrittura privata del […] 1989, per quanto la ricorrente, che pure denuncia violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, non dà specificamente conto dei canoni ermeneutici violati, ne’ chiarisce il punto e, soprattutto, il modo in cui la Corte di merito si sia dà quei canoni discostata.
Al di là dei dati formali enunciati, la critica della ricostruzione della volontà negoziale delle parti, così come resa ed argomentata dalla Corte di merito, è sostanzialmente espressa dalla ricorrente attraverso la proposta di una diversa interpretazione degli atti e, quindi, inammissibilmente, investe il merito delle valutazioni di quella Corte.
In effetti, al fine di riscontrare l’esistenza degli errori di diritto a dei vizi di ragionamento, che si denuncino in tema di interpretazione degli atti, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole dell’art. 1362 c.c. e ss., necessitando invece la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo, in cui il giudice di merito si sia da quei canoni discostato, ché, altrimenti, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile (v. “ex plurimis” Cass. n. 8994/01, n. 1045/00, n. 3249/99, n. 5346/98, n. 914/96 e n. 7641/94).
Inapprezzabili, dunque, si presentano le censure in esame, anche con riguardo al più specifico profilo della non ammissione della prova testimoniale, dedotta a fini di interpretazione, sul comportamento tenuto dalle parti, in momento successivo alla sottoscrizione della citata scrittura del […] 1989.
Tale profilo di censura, infatti, dipendente com’è dall’altro, innanzi esaminato, non può che restare assorbito dall’esito negativo di quello, tanto più che presuppone una decisività della prova testimoniale, dedotta e non ammessa, decisività non illustrata specificamente, ne’ in concreto sostenibile, afferendo essa prova al comportamento tenuto dalle parti, ossia a fatto rilevante secondo criterio ermeneutico, di cui al comma secondo dell’art. 1362 c.c., che, per orientamento consolidato di questa Corte (v. “ex plurimis”, su gerarchia delle regole di ermeneutica contrattuale, Cass. n. 4671/00), è criterio sussidiario rispetto a quello fondamentale della lettera del contratto, che la Corte di merito, senza contestazioni di sorta (su sufficienza di tale criterio fondamentale), ha esclusivamente utilizzato.
Inaccoglibili, altresì, sono le censure afferenti alla disconosciuta annullabilità del contratto preliminare di compravendita in questione, concluso dal marito senza il consenso della moglie e relativo ad immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi. Al di là degli errori, in cui incorre la ricorrente nell’attribuire alla Corte di merito convincimenti inespressi, quali quello di escludere che essa ricorrente avesse eccepito l’annullabilità del contratto (ad essere escluso, invece, è stato l’esercizio dell’azione di annullamento, peraltro ritenuta prescritta), le censure in oggetto involgono la questione, negativamente risolta nella sentenza impugnata, della applicabilità della regola “quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad exciplendum”, di cui all’ultimo comma dell’art. 1442 c.c., agli atti compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge, di cui al primo comma dell’art. 184 c.c.
La soluzione data dalla Corte di merito è tutt’affatto condivisibile ed in armonia con il dettato legislativo.
Nell’ambito della riforma del diritto di famiglia, introdotta con legge n. 151 del 1975, e, più specificamente, nella rinnovata disciplina dello istituto della comunione legale tra coniugi, il legislatore ha previsto che gli atti compiuti da un coniuge, senza il necessario consenso dell’altro e da questo non convalidati, sono annullabili, se riguardano beni immobili o beni mobili registrati, mediante azione proponibile dal coniuge pretermesso entro un anno dalla sua conoscenza dell’atto e, in ogni caso, dalla data di trascrizione ovvero, in ipotesi di non trascrizione e non conoscenza dell’atto prima dello scioglimento della comunione, non oltre l’anno da tale scioglimento.
Disciplina diversa è dettata per gli atti relativi ai beni mobili non registrati, prevedendosi soltanto che il coniuge, che li ha compiuti senza il consenso dell’altro, è obbligato, su istanza di quest’ultimo, a ridurre nel pristino stato la comunione ovvero, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente pecuniario.
In termini è la disposizione dell’art. 184 c.c., che, come annotato, costituisce “il punto di innesto” della disciplina della comunione legale tra coniugi sul regime della circolazione giuridica, regolando validità ed effetti degli atti traslativi dei diritti sui beni in comunione, quando compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro.
Della specialità di tale disposizione, rispetto al regime ordinario di circolazione di beni in comunione, non è dato dubitare, soprattutto dopo il noto intervento della Corte Costituzionale, sent. n. 311 del 1988 (cui ne sono seguite altre conformi della Corte di Cassazione, sent. n. 1252/95, n. 284/97 e n. 15177/00 laddove, partendo dalla premessa di metodo, secondo cui la regola dogmatica di un istituto giuridico deve essere tratta “ex iure quod est” (dalle norme positive che lo sostanziano) e non da categorie precostituite, si è dapprima qualificato il patrimonio comune ai coniugi in termini singolari di comunione senza quote, per poi rilevare che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione e che il consenso dello altro, richiesto dal modulo di amministrazione congiunta, adottato dall’art. 180 c.c., cpv. per gli atti di straordinaria amministrazione, raffigura un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto dispositivo, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio, sanzionabile con l’annullamento ad iniziativa del coniuge pretermesso, secondo prescrizione breve di un anno, in luogo della prescrizione quinquennale, cui, per regola generale (art. 1442, primo comma, c.c.), è soggetta l’azione di annullamento dei contratti.
Singolare, dunque, è la comunione legale tra coniugi e speciale è il regime di circolazione dei relativi beni, cui, nelle ipotesi innanzi considerate, per il coniuge pretermesso, si correla la possibilità di esercitare azione di annullamento, ma nel breve termine di un anno, cosi avendo ritenuto il legislatore di salvaguardare il bilanciamento degli opposti interessi in campo: l’interesse del coniuge pretermesso alla amministrazione congiunta del patrimonio comune ed alla conservazione delle proprie ragioni e l’interesse dei terzi alla certezza dei rapporti giuridici ed alla sicurezza del traffico giuridico.
Siffatta singolarità di istituto e specialità di disciplina, “ex iure quod est”, preclude la applicazione della regola “quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum”, che la disposizione dello art. 184 c.c. non prevede, appunto, e che è invece prevista dall’art. 1442 c.c., relativo all’azione generale di annullamento dei contratti, laddove è disposto che essa azione si prescrive in cinque anni e, all’ultimo comma, che l’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere.
Una interpretazione estensiva della citata regola dell’art. 1442 c.c., fino a ritenervi implicitamente contenute le anzidette ipotesi di annullabilità degli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro, di cui all’art. 184 c.c., trova ostacolo non superabile nella esposta singolarità della comunione legale tra coniugi e nella specialità del regime di circolazione dei beni, che ne sono oggetto, di cui ciascun coniuge ha il potere di disporre, solo esaustivamente riconoscendosi al coniuge pretermesso nell’atto dispositivo, quando afferente a beni immobili o mobili registrati, una “prescrittibile” azione di annullamento e non anche una imprescrittibile eccezione di annullamento, contrastante – quest’ultima – con la sopraindicata salvaguardia degli opposti interessi in campo.
Sulle anzidette ragioni, quindi, segnatamente si fonda il convincimento della inapplicabilità della regola, di cui all’ultimo comma dell’art. 1442 c.c., ai casi previsti dal primo comma dell’art. 184 c.c., in materia di comunione legale tra coniugi.
Nè rilievo contrario può assumere l’ipotizzato valore di principio generale dell’ordinamento in capo alla regola in oggetto, cosi da ritenerla applicabile, per via di procedimento analogico (art. 12 preleggi, cpv.), a tutti i casi che presentino un substrato di fatto analogo a quelle considerato dalla medesima regola.
Ed invero, in primo luogo, vi osta la stessa incertezza, che pervade l’ipotesi di valore di principio generale della regola “quae teporalia ad agendun perpetua ad excipiendum”, una ipotesi tuttora dibattuta e già oggetto di disputa sotto l’abrogato codice civile del 1865, contenente disposizione analoga (art. 1302) alla disposizione vigente (art. 1442 c.c.), una ipotesi, appunto, che appare contraddetta dalla raffigurazione, che l’art. 1442 c.c. dà di quella regola come eccezione ad altra regola, ossia alla regola di prescrizione dell’azione di annullamento in cinque anni, questa sì applicazione del principio generale dello ordinamento, secondo cui ogni diritto si estingue per prescrizione, così venendo meno – salvo deroghe espresse – effetti e mezzi di tutela dello stesso diritto.
In secondo luogo, poi, con riguardo particolare al procedimento analogico (che è mezzo di integrazione della legge), sono di ostacolo le osservazioni svolte sulla singolarità della comunione legale tra coniugi e sulla specialità del regime di circolazione dei beni relativi, che, peraltro, evidenziano come la disciplina dell’art. 184 c.c. sia di per sè esaustiva e dell’annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati, compiuti da un coniuge senza il consenso necessario dell’altro, e della prescrizione dell’azione di annullamento, senza deroga alcuna. Conclusivamente, quindi, risultando prive di pregio anche le censure svolte sulla disconosciuta applicazione nella specie della regola prevista dall’ultimo comma dell’art. 1442 c.c., il ricorso deve essere rigettato […]