[…]
RILEVATO CHE
1. — Con sentenza del 2 settembre 2016 la Corte d’appello di Trento, riformando parzialmente la decisione adottata dal locale Tribunale, ha rigettato la domanda di […] di liquidazione della quota del socio deceduto […] Lino ai sensi dell’articolo 2289 c.c., dichiarando che lo stesso […], quale erede di […] ha diritto ad ottenere il 50% del saldo attivo della liquidazione della società […] S.n.c. come determinato all’esito della relativa procedura, condannando il medesimo alla restituzione dell’importo di € 622.500,00 e dichiarando interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Ha in breve ritenuto la Corte territoriale, per quanto rileva, che, con il decesso di […], uno dei due soci di […] S.n.c., il suo erede […] avesse diritto alla quota di liquidazione all’esito della relativa procedura, per effetto della deliberazione in tal senso del socio superstite, e non alla liquidazione della quota alla data della morte del suo dante causa.
2. Per la cassazione della sentenza […] ha proposto ricorso per due mezzi illustrati da memoria.
[….] S.n.c. liquidazione ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
3. — Il ricorso contiene due motivi di violazione di legge svolti in relazione agli articoli 2284, 2272 e 2289 c.c., con cui il ricorente ribadisce la propria tesi secondo cui, in caso di morte di uno dei due soci della società, l’erede del socio defunto avrebbe diritto alla liquidazione della quota alla data del suo decesso, e non potrebbe subire decisioni di segno diverso da parte del socio superstite.
RITENUTO CHE
4. — Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.
5. — Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c..
Il quesito sollevato dal ricorrente concerne l’applicabilità dell’articolo 2284 c.c., che impone ai soci superstiti di liquidare la quota agli eredi, a meno che non preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli stessi eredi, se questi vi consentono, anche qualora la società, come nel caso di specie, sia composta soltanto da due soci. La questione rinvia al problema del coordinamento della citata disposizione con l’articolo 2272, n. 4, c.c., alla stregua del quale la società si scioglie se viene a mancare la pluralità dei soci, quando nel termine di sei mesi essa non è ricostituita. Secondo un primo orientamento patrocinato dalla dottrina, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci costituirebbe condicio facti da cui dipende lo scioglimento della società, sicché essa opererebbe retroattivamente, ex articolo 1360 c.c., comma 1, con l’ulteriore conseguenza che, in mancanza della ricostituzione, la società dovrebbe considerarsi sciolta al momento del venire a mancare della pluralità dei soci; di qui l’inapplicabilità dell’articolo 2284 c.c., dovendosi ritenere sciolta la società composta da due soci, per effetto della retroattività della condizione, alla morte di uno di essi, con il diritto degli eredi alla quota di liquidazione e non alla liquidazione della quota.
Secondo altra opinione, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine previsto va qualificata come condicio iuris, priva di efficacia retroattiva, sicché, in difetto di ricostituzione della pluralità dei soci, lo scioglimento della società si produce alla scadenza del semestre di cui all’articolo 2272, n. 4, c.c., mentre, in pendenza di detto termine, il socio superstite, oltre ad optare per la ricostituzione, può avvalersi della scelta tra le tre diverse soluzioni contemplate dall’articolo 2284 c.c.. Questa Corte ha sempre condiviso quest’ultimo, e prevalente anche in dottrina, indirizzo, in forza del quale l’articolo 2284 c.c. si applica in pieno anche nel caso di società composta da due soci.
Già in epoca remota è stato affermato che l’articolo 2284 c.c. trova applicazione in tutti i casi di morte del socio, ossia anche in caso di società costituita da due soci, sicché, in tale ipotesi, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data della morte, e gli eredi non sono ammessi a chiedere lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione, rientrando la facoltà di scioglimento — questo il punto che qui interessa — nell’esclusivo potere del socio superstite e non degli eredi, i quali possono soltanto aderire alla eventuale proposta di continuazione della società, finché non sia scaduto il termine di cui all’articolo 2272, n. 4 (Cass. 18 giugno 1956, n. 2164). Si osserva che l’articolo 2272, n. 4, c.c. è diretto a regolare i rapporti della società con i terzi: a tutela di costoro, mediante una finzione giuridica, è prevista la continuazione della società sino alla data in cui il socio superstite delibera lo scioglimento, o sino allo scadere del termine di sei mesi, nel qual caso l’effetto si produce necessariamente ex nunc; viceversa, l’articolo 2284 c.c. regola i rapporti interni tra i soci, e, come dimostra la lettera, l’effetto dello scioglimento del rapporto limitatamente al singolo socio ha luogo ex tunc.
Si è ribadito che nelle società di due soci, in caso di morte di un socio, il socio superstite ha la facoltà di scegliere, entro i sei mesi concessi per la ricostituzione della pluralità dei soci, tra la liquidazione della quota agli eredi e lo scioglimento della società; ma se intende evitare la liquidazione delle quote mediante lo scioglimento della società, non può intraprendere nuove attività, poiché con l’inizio di esse manifesterebbe per facta concludentia la volontà di non sciogliere la società, implicitamente rinunziando all’esercizio del diritto potestativo riconosciutogli dall’articolo 2284 c.c. (Cass. 16 febbraio 1981, n. 936, la quale con ampia motivazione presta adesione all’indirizzo dominale, di cui si è detto, secondo cui la morte del socio trasforma il suo diritto alla quota in diritto di credito degli eredi; ma se, nel termine di sei mesi, interviene la delibera dei soci sopravvissuti di liquidare la società o il contratto di continuazione tra soci ed eredi, allora alla morte consegue nella prima ipotesi la successione degli eredi nella quota della società in liquidazione, nella seconda ipotesi la loro successione nella quota della società in attività d’impresa).
Si è ulteriormente precisato che la morte del socio di una società di persone non determina necessariamente lo scioglimento generale della società, né la formale liquidazione della stessa, sebbene la società sia costituita da due soli soci, in quanto anche in questa ipotesi è applicabile la disciplina dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio ex articolo 2284 c.c., dovendo il socio superstite procedere innanzitutto alla liquidazione della quota spettante agli eredi dell’altro socio, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso articolo 2284 c.c., mentre lo scioglimento della società consegue solo se, nei termini di cui all’articolo 2272, n. 4, c.c., la pluralità dei soci non viene ricostituita (Cass. 11 aprile 1995, n. 4169). Si legge in quest’ultima decisione: «Dalla comparazione di queste due norme e dalla loro particolare collocazione nell’ambito del codice civile (la prima posta nel libro V, titolo V, sez. II, capo IV, Dello scioglimento della società e, la seconda, nel successivo capo V, Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio), la prevalente dottrina e tutta la giurisprudenza hanno tratto il convincimento che le due disposizioni restano compatibili anche nell’ipotesi di morte di un socio in una società composta da due soli soci, tal che l’applicazione di una di esse non esclude quella dell’altra (cfr., per l’analogo, ma diverso caso di recesso di uno dei due soci, Cass. 22 giugno 1963 n. 2899). Infatti, la nascita del diritto degli eredi alla liquidazione della quota e lo scioglimento della società sono conseguenze di due eventi distinti: il primo costituito dalla morte del socio; il secondo dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci (Cass. 7 maggio 1974, n. 1278 e 16 luglio 1976, n. 2812; 22 dicembre 1978, n. 6156; 16 febbraio 1981, n. 936; 6 febbraio 1984, n. 905). Le norme, pertanto, hanno fin diverso ambito, inerendo la prima ai rapporti esterni tra società e terzi e la seconda ai rapporti interni tra soci. Da ciò deriva che, nel caso di morte di uno dei due soci, il socio superstite deve procedere innanzitutto alla liquidazione della quota spettante agli eredi (salve le eccezioni previste dallo stesso art. 2284), firmo restando lo scioglimento della società se, nei termini di cui all’art. 2272, n. 4, la pluralità dei soci non viene ricostituita».
La decisione menzionata da ultimo e la già citata Cass. 16 febbraio 1981, n. 936, sono state ulteriormente richiamate in una pronuncia con cui, seguendo l’impostazione contenuta in tali precedenti, è stato affermato che anche nella società di persone composta da due soli soci, ove la morte di un socio determini il venir meno della pluralità dei soci, non può riconoscersi un diritto degli eredi del socio defunto a partecipare alla liquidazione della società ed a pretendere una quota di liquidazione, anziché il controvalore in denaro della quota di partecipazione, in quanto lo scioglimento della società costituisce un momento successivo ed eventuale rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e trova causa non tanto nel venir meno della pluralità dei soci, quanto nel persistere per oltre sei mesi della mancanza della pluralità medesima (Cass. 19 aprile 2001, n. 5809, erroneamente citata dal ricorrente in ricorso a sostegno della propria tesi).
Nella stessa identica linea si colloca la decisione, pure erroneamente richiamata a proprio favore dal ricorrente, secondo cui anche nella società di persone composta da due soli soci, ove la morte di uno di essi determini il venir meno della pluralità dei soci, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del suo decesso, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall’articolo 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (Cass. 11 maggio 2009, n. 10802, la quale si limita a condividere l’orientamento precedente e non prende posizione sull’eventualità che il socio superstite possa esercitare le opzioni consentite dall’articolo 2284 c.c. per il semplice fatto che la questione si collocava al di fuori della materia del contendere).
Non vi è ragione di riconsiderare detto stabile Orientamento, in applicazione del quale correttamente la Corte territoriale ha stabilito che il socio superstite potesse deliberare la collocazione in liquidazione della società, competendo pertanto al […] la quota di liquidazione che ne sia o sarà derivata. […]