[…]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2002 […] esponeva di essere figlio naturale riconosciuto di […] , essendo nato – il […] – da una relazione della stessa con […]. Aggiungeva che costui, venuto a conoscenza del concepimento, aveva interrotto ogni rapporto con la donna, rifiutandosi, anche in seguito, di riconoscere il figlio e di mantenerlo, così costringendolo a un’esistenza, considerate le misere condizioni della madre, piena di stenti e di privazioni, nel corso della quale andava incontro a varie vicissitudini (come esperienze di natura penale e la contrazione del virus HIV), poi superate con la costituzione di un proprio nucleo familiare. Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale di Catania, accertata detta filiazione naturale, disponesse a proprio favore un assegno mensile a titolo di alimenti ponendolo a carico del convenuto, condannando altresì costui a corrispondergli ” a titolo di restituzione o risarcimento del danno una somma pari all’assegno alimentare dovuto dal raggiungimento della maggiore età fino alla data della domanda”.
1.1 – Costituitosi il […], che chiedeva il rigetto delle domande, contestando principalmente di essere il padre naturale dell’attore, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 20 gennaio 2006, sulla base delle prove acquisite e del sostanziale rifiuto del convenuto di sottoporsi al prelievo per l’esecuzione della disposta consulenza ematologica, accoglieva lei domanda di dichiarazione di paternità; rigettava la richiesta di assegno alimentare e, in parziale aiccoglimento della pretesa risarcitoria, in considerazione del pregiudizio di natura esistenziale inerente al periodo compreso – sulla base della specifica limitazione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio – fra il raggiungimento della maggiore età e il momento in cui non era più configurabile un obbligo di mantenimento, liquidava, in via equitativa, la somma di Euro 25.000, con interessi e rivalutazione dalla data della domanda.
1.2 – Avverso tale decisione proponeva appello il […], eccependone in primo luogo la nullità, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della propria moglie e dei suoi figli legittimi, ritenuti litisconsorti necessari, e deducendo, nel merito, l’assenza di validi elementi probatori per il riconoscimento della paternità (tenuto anche conto dei seri impedimenti che si erano verificati in occasione delle date in cui erano stati disposti i prelievi), e che, in ogni caso, non vi era stato alcun rifiuto di assistere lo […], in quanto la madre, dopo un incontro nel corso del quale egli le aveva manifestato di ritenere di non essere il padre del bambino, non si era fatta più vedere, così radicando in lui tale convinzione. D’altra parte, lo […], che aveva intrapreso il giudizio dopo aver superato il quarantesimo anno di età, risultava proprietario di un appartamento, titolare di pensione e coniugato con figli, uno dei quali già dedito ad attività lavorativa.
Instauratosi il contraddittorio, lo […] chiedeva il rigetto dell’appello proposto dal […], proponendo a sua volta impugnazione incidentale con cui, oltre a dolersi dell’incongruità per difetto della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, sosteneva che la richiesta di un assegno alimentare doveva essere interpretata come una componente del ristoro del pregiudizio, e, più precisamente, come rendita vitalizia ex art. 2057 c.. 1.3 – La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava tanto l’appello principale quanto quello incidentale, compensando le spese processuali.
Ritenuta infondata la tesi secondo cui il coniuge e i figli del […] erano da considerare litisconsorti necessari, in quanto priva di qualsiasi riscontro sul piano normativo, si osservava che il complesso delle risultanze probatorie era stato correttamente valutato nel senso del riconoscimento della paternità naturale in capo all’appellante principale. Da un lato venivano richiamati i riferimenti di natura documentale e testimoniale circa la relazione amorosa fra il […] e […] all’epoca del concepimento
dell’appellato, non omettendosi di sottolineare i comportamenti tenuti anche dai congiunti del […], come quello del fratello avvocato, il quale aveva consegnato la somma di lire 500.000 alla donna, dicendole di non farsi più vedere; dall’altro veniva evidenziato il carattere pretestuoso della mancata comparizione del convenuto per sottoporsi ai prelievi ematici, così tenendo un comportamento dal quale desumere, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, significativi elementi di prova. Quanto agli aspetti di natura risarcitoria, si esprimeva in primo luogo un giudizio di correttezza in merito all’interpretazione della domanda effettuata in primo grado, evidenziandosi il carattere di novità della richiesta di una rendita vitalizia.
Ribadita l’insussistenza dei presupposti per l’attribuzione di un assegno alimentare, si confermava la statuizione inerente all’accoglimento della pretesa risarcitoria in relazione alla violazione, ritenuta consapevole, di un diritto fondamentale della persona, quale quello, facente capo al figlio, di ricevere dai propri genitori assistenza materiale e morale.
Tenuto conto della limitazione della domanda al periodo successivo al raggiungimento della maggiore età dello […], valutate anche le condizioni in cui egli concretamente versava, e le difficoltà incontrate negli anni giovanili, le vicissitudini che gli avevano minato anche la salute, si esprimeva un giudizio di congruità in relazione alla somma determinata in via equitativa dal Tribunale a titolo di ristoro del pregiudizio subito dall’attore, precisandosi, anche con riferimento a difformi interpretazioni del dispositivo di condanna emerse in sede esecutiva, che la rivalutazione ed il calcolo degli interessi legali sulla somma attribuita dovevano effettuarsi a partire dalla data della domanda.
1.4 – Per la cassazione di tale decisione lo […] propone ricorso, affidato a due motivi.
Il […]si difende con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui lo […] resiste con controricorso.
La difesa del ricorrente ha presentato osservazioni scritte all’esito delle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 – Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.
2.1 – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia “errata e comunque ingiusta valutazione equitativa del danno”. Si duole lo […] dell’omessa considerazione delle conseguenze della violazione dei doveri inerenti all’assistenza, alla cura, al mantenimento e all’istruzione del figlio, nonché della contraddizione consistente nella descrizione, nella sentenza impugnata, dei pregiudizi di natura esistenziale e patrimoniale subiti soprattutto durante la sua sfortunata giovinezza e della modestia dell’importo liquidato, specificandosi che la limitazione nella domanda del termine iniziale da considerare ai fini risarcitori, fatto coincidere con il raggiungimento della maggiore età, voleva “significare che il danno lamentato era un danno permanente legato alla perdita di chances per un inserimento dignitoso nella vita sociale e quindi lavorativa”. Sotto tale profilo si evidenzia che la richiesta modalità di liquidazione non costituiva, come erroneamente ritenuto dai giudici del merito, una domanda nuova.
Viene quindi formulato il seguente quesito: “Postocché l’attore ha dimostrato con le prove documentali ed orali ivi compresa la mancata presentazione a rendere l’interrogatorio formale del convenuto […], il risarcimento del danno patrimoniale e morale conseguente alle sofferenze inflitte e costituite dalla lesione di valori inerenti alla persona e costituzionalmente garantiti dovrà essere supportato da una motivazione congruente e logica da giustificare un risarcimento adeguato ai valori della vita contemporanea. I principi di diritto vengono attinti dall’art. 1226 c.c. e art. 2057 c.c.. La motivazione offerta dalla Corte di appello di Catania e fedelmente ricopiata da quella data dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 136/06 non si può ritenere adeguata, coerente o proporzionata a sorreggere e giustificare il capo di sentenza con il quale è stata accordata la liquidazione del danno nella misura di Euro 25.000,00, sia perché il danno è stato limitato a pochi anni di insufficiente capacità lavorativa del figlio, mentre le prove offerte davano una visione definitiva e radicale del danno esistenziale e biologico da intendere o riferire all’intero arco della vita, sia perché tra i due momenti decisori si intravede una scissione ed una contraddizione che non si possono ricondurre al principio della valutazione equitativa del danno”.
2.2 – Con il secondo motivo si afferma che la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado sarebbe errata ed ingiusta, con riferimento all’omessa considerazione dell’assoluta infondatezza dei motivi di appello formulati dal […]. Viene indicato il seguente; quesito di diritto: “In considerazione dell’assoluta infondatezza e pretestuosità dell’atto di impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Catania in data 20 gennaio 2006, le spese e gli onorari del giudizio debbono essere posti a carico della parte che ha promosso il giudizio di appello ancorché l’appellato abbia proposto appello incidentale su una questione di rilevante valore morale e sociale che il giudice di primo grado aveva valutato ed accolto sia pure parzialmente”.
3 – Il ricorso principale è inammissibile.
Debbono, infatti, trovare applicazione, per essere stata impugnata una sentenza depositata in data 13 maggio 2008, le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (in vigore dal 2 marzo 2006 sino al 4 luglio 2009), con particolare riferimento all’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.
Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. Sez. Un. n. 20603 del 2007; Cass., n. 16002 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
3.1 – Tanto premesso, deve porsi in evidenza come il quesito relativo al primo motivo, così riflettendo, anzi, accentuando quella mescolanza di questioni di merito con pretese violazioni di legge che caratterizza l’intera illustrazione delle doglianze, e in tal modo configurando piuttosto un treno di generiche lamentazioni che una censura formulata nel rispetto dei canoni normativi, contiene, in maniera indistinta, riferimenti sia alla motivazione della decisione impugnata, sia ai principi di diritto, per il vero non perspicuamente individuati, asseritamente violati, in maniera tale da non consentire, non essendo concepibile alcuna risposta di segno positivo o negativo, di accedere all’esame delle questioni che si agitano nell’ambito di una così dolorosa vicenda. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, “rispondono alla esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Il quesito di diritto costituisce, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi – non ammissibile, l’investitura stessa del Giudice di legittimità” (per tutte, Cass. S.U. n. 3519 del 2008; n. 22640 del 2007; n. 14385 del 2007). Pertanto, ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera di questa Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso. Il quesito deve poi costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La giurisprudenza di questa Corte esclude, quindi, che possano proporsi motivi cumulativi e, comunque, che si concludano con un quesito che non permetta di riferirlo in modo chiaro ed univoco ad uno di essi (Cass. n. 5471 del 2008; n. 1906 del 2008) e che non evidenzi l’elemento strutturale della norma che si assume violata, non consistendo in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Cass. S.U., n. 20360 del 2007). 3.2 – Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione al secondo motivo, non senza rilevare che la censura non sembra cogliere la ratio decidendi, fondata, ai fini della compensazione delle spese processuali, sulla reciproca soccombenza.
4 – Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione ed errata interpretazione dell’art. 276 c.c., ribadendosi l’eccezione di nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie e dei figli legittimi del […]. Si sostiene che nella specie ricorrerebbe un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto la sfera giuridica dei predetti soggetti sarebbe interessata dal riconoscimento di uno status diverso da quello originario derivante dall’accoglimento della domanda principale proposta dallo […]. Viene formulato il seguente quesito di diritto: “Se è vero che l’art. 276 c.c., indica come soggetto passivo dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità il solo presunto genitore e, solamente in mancanza di costui, i suoi eredi, non è meno vero che la tutela dello “status” di figlio legittimo possa non essere considerata altrettanto necessaria. La presenza in giudizio dei figli legittimi (anche se la norma in esame li considera contrad-dittori solo in assenza del presunto genitore) serve a tutelare il loro status, ad evitare che possa introdursi in famiglia, con conseguenti riflessi personali e patrimoniali un “presunto” figlio, specie ove il presunto genitore evita di sottoporsi alle prove ematologi che per favorire l’estraneo, per ragioni in contrasto con la famiglia legittima. Ove vi fosse collusione fra il “presunto genitore” e il “presunto figlio” ai figli legittimi non resterebbe che impugnare la sentenza ex art. 404 c.p.c.”. 4.2 – Il motivo, per come formulato, presenta vari profili di inammissibilità, in quanto, limitandosi a proporre una mera esegesi dell’art. 276 c.c. (per altro in senso difforme dal costante insegnamento di questa Corte, secondo cui, in base al chiaro disposto dell’art. 276 c.c., comma 1, legittimato passivo nel giudizio per l’accertamento della paternità naturale è il presunto genitore, ovvero, in caso di mancanza di questo, i suoi soli eredi, mentre la posizione di altri soggetti, portatori di interessi patrimoniali o non patrimoniali contrari all’accertamento della filiazione è disciplinata dal secondo comma della stessa disposizione, che attribuisce loro la legittimazione a contraddire alla domanda intervenendo nel processo, e non anche quella ad essere citati in giudizio come contraddittori necessari (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2005, n. 21287, in motivazione; Cass., 28 aprile 1993, n. 8915; 17 febbraio 1987, n. 1693), non indica quale principio risulta applicato dalla corte territoriale e la diversa regula iuris ritenuta corretta (Cass., Sez. un., 20 maggio 2010, n. 12339), ne’, soprattutto, gli elementi concreti della fattispecie, ragion per cui qualsiasi risposta non consentirebbe la risoluzione della controversia. 4.3 – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia:
“Errato condannatorio per danni non patrimoniali – danno esistenziale subito dallo […]. . Carenza del presupposto essenziale per addebito della responsabilità e, quindi, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Errata valutazione delle prove acquisite e, quindi, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Inconcepibilità del danno definito esistenziale”.
Vengono formulati i seguenti quesiti di diritto:
“Dica la Corte se può addebitarsi al genitore naturale la responsabilità del mancato contributo al mantenimento di un presunto figlio naturale, se nessuna richiesta di accertamento della paternità è stata esercitata dal genitore che ha la potestà sul minore, e ciò dalla nascita del presunto figlio sino al raggiungimento della maggiore età, ed anche dopo da parte del figlio divenuto maggiorenne? Può addebitarsi responsabilità al presunto genitore che non ha ricevuto alcuna formale richiesta per il riconoscimento del presunto figlio e ciò per oltre 40 anni e che, quindi, non si è sottratto ad alcun obbligo di mantenimento, essendo inesistente la prova (o comunque t l’accertamento in corso) della paternità. Può emettersi condanna al risarcimento del danno “esistenziale” – per il periodo dal raggiungimento della maggiore età alla data di inizio dell’azione di accertamento della paternità – nel caso in esame promossa dopo 43 anni dalla nascita – a carico del presunto padre e, quindi, in assenza di alcun obbligo al mantenimento (elemento soggettivo per la declaratoria di responsabilità) e senza fornire la prova del danno in violazione dell’art. 2059 c.c. – tanto più che dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età il presunto figlio si è sposato, costituendo autonomo nucleo familiare, acquisendo per donazione materna una casa, di abitazione – e, quindi, esistendo agli atti la prova della inesistenza del preteso danno esistenziale, in ogni caso non addebitatile al presunto padre che, dopo l’iniziale richiesta informale di riconoscimento, nulla ha più saputo circa la vita di relazione del presunto figlio. I principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza circa il danno esistenziale riguardano lo status di figlio già riconosciuto e non uno status accertato ex post (nel caso in esame dopo 40 anni)”.
4.4 – Deve preliminarmente rilevarsi come, a fronte di un motivo che contiene rilievi sia in merito alle valutazioni giuridiche operate nella decisione impugnata che alla motivazione della stessa, viene proposto un quesito di diritto, articolato in più punti, che attiene esclusivamente alla violazione o all’interpretazione delle norme applicate dal giudice del merito.
Deve pertanto trovare applicazione il principio secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770). Attesa, quindi, l’ammissibilità del ricorso per Cassazione che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto (Cass., sez. 1^, 18 gennaio 2008, n. 976), ogni censura deve ritenersi ammissibile nella parte in cui sia corredata da un idoneo quesito o dall’indicazione del fatto controverso, nei termini più volte ribaditi da questa Corte.
Nel caso in esame, pertanto, il motivo deve ritenersi ammissibile nella parte in cui risultano formulati, quanto alle violazioni di legge, validi quesiti di diritto, mentre deve rilevarsi l’inammissibilità delle censure attinenti a vizi della motivazione, in quanto non sorrette da una corretta illustrazione di quel momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, richiesto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, come sopra richiamata.
4.5 – Deve pertanto ritenersi non più controvertibile la ricostruzione della vicenda così come operata dalla corte territoriale, sia con riferimento all’accertamento della paternità naturale, per il vero non adeguatamente contestata, sia in relazione agli aspetti, di certo rilevanti in materia aquiliana, di natura psicologica, nel senso che, come si legge nella decisione impugnata, il […] era “ben a conoscenza dell’esistenza del figlio”, del quale si era totalmente disinteressato “nonostante, quanto meno fino a una certa epoca, avesse ricevuto specifiche richieste, da parte della […] , di assumersi le proprie responsabilità conseguenti al concepimento di una creatura”.
4.6 – Risulta agevole quindi constatare come, sulla base di tali emergenze processuali, la corte territoriale abbia correttamente affermato la responsabilità del […] , derivante dalla volontaria, grave e reiterata sottrazione agli obblighi tutti derivanti dal rapporto di filiazione, con conseguente risarcibilità – sia pure nei limiti della riduzione del petitum, sulla base della interpretazione della domanda così come operata dai giudici del merito, vale a dire1 con la limitazione, per ragioni che sfuggono a qualsiasi tentativo di comprensione, al pregiudizio sofferto nel periodo successivo al raggiungimento della maggiore età – dei danni di natura non patrimoniale “per la subita lesione dei fondamentali diritti della persona inerenti la qualità di figlio”.
4.7 – Le questioni che la presente vicenda pone, per le numerose implicazioni giuridiche, meriterebbero ampia disamina, inserendosi esse nella più vasta problematica della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari che negli ultimi anni è stata interessata da una vasta rielaborazione sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona; l’esame, tuttavia, dovrà essere, nel rispetto dell’economia del presente giudizio, limitato agli aspetti enucleati nei quesiti di diritto validamente proposti.
4.8 – Viene in primo luogo in considerazione la tesi secondo cui il riconoscimento della paternità, o, come sembra di capire, quanto meno la proposizione della relativa domanda, costituiscano il presupposto della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione. Tale assunto è all’evidenza infondato, in quanto contrastante con il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass., 20 dicembre 2011, n. 27653; Cass., 3 novembre 2006. n. 23596), atteso che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c., ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva (Cass., 17 dicembre 2007, n. 26576 pari decorrenza, dalla nascita del figlio (Cass., 11 luglio 2006, n. 15756; Cass., 14 maggio 2003, n. 7386; Cass., 14 febbraio 2003, n. 2196). La sussistenza di tale obbligo, raccordata alla consapevolezza del concepimento, come sopra evidenziata, esclude la fondatezza della tesi secondo cui la responsabilità del […] dovrebbe escludersi in assenza di specifiche richieste provenienti dalla […] o dal figlio. Prescindendo dal rilievo inerente all’inutilità di richieste successive dopo un rifiuto iniziale espresso in termini categorici, soccorre il principio secondo cui l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass., 2 febbraio 2006, n. 2328).
4.9 – Quanto alla dedotta insussistenza di un diritto al risarcimento del danno, per violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, e limitati nella presente vicenda al periodo compreso fra il raggiungimento, da parte del figlio, della maggiore età ed il conseguimento dell’autosufficienza sul piano economico, premesso che la relativa liquidazione, costituendo questione di merito, non può essere sindacata in questa sede, non essendosi per altro validamente prospettati, come sopra evidenziato, vizi motivazionali, deve ribadirsi come la violazione di obblighi cui corrispondono, nel destinatario, diritti primari della persona, costituzionalmente garantiti, comporta la sussistenza di un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell’art. 2043 c.c. e segg..
Nell’ambito di un vasto orientamento, formatosi sia in dottrina, che nella giurisprudenza, tanto di merito (Trib. Venezia, 30 giugno 2004;
Corte app. Bologna, 10 febbraio 2004), quanto di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, fino alla recente Cass., 15 settembre 2011, n. 18853), è stato, da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.. Il riferimento del ricorrente alla nota decisione delle Sezioni unite di questa Corte n. 26972 del 2008, proponendone una lettura riduttiva e fondata su un rilevo di carattere nominalistico, non coglie nel segno, essendosi al contrario con essa ribadito come, al di là del ricorso a varie figure di danno, diversamente denominate per meri fini descrittivi, debba affermarsi, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Non può dubitarsi, con riferimento al caso di specie, come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
5 – In considerazione della reciproca soccombenza vanno compensate le spese processuali […]