Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20722 del 2018, dep. il 13/08/2018

[…]

Osserva in fatto e in diritto

Ritenuto che:
– con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2008 i germani […] e […], nella qualità di proprietari comodanti, evocavano, dinanzi al Tribunale di Palermo, […], comodataria, assumendo che il contratto di comodato fra loro stipulato, avente ad oggetto l’appartamento per civile abitazione in […], si era risolto per mancato uso del bene, per cui ne chiedevano la risoluzione;
– il giudice adito, nella resistenza della convenuta, la quale dichiarava che il contratto di comodato era stato concluso a seguito di una donazione, del 25 giugno 2003 per atto […], avente ad oggetto il bene poi concesso in comodato, richiesta in via riconvenzionale, la revoca della donazione per ingratitudine, con sentenza n. 2592 del 2010, respingeva entrambe le domande;
– sul gravame interposto da […], erede testamentario della […], deceduta il […] 2010, la Corte d’appello di Palermo, nella resistenza degli appellati, accoglieva l’impugnazione e in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento della riconvenzionale spiegata, revocava la donazione;
– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Palermo ricorrono i […] sulla base di due motivi;
– il […] resiste con controricorso;
– in prossimità dell’adunanza camerale è stata depositata memoria illustrativa dal sostituto procuratore generale, dott. […], rassegnando le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso, e nei giorni seguenti anche parte ricorrente ha curato il depositato di memoria ex art. 378 c.p.c..

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (con il quale i […] lamentano la violazione degli artt. 24 Cost., 801 c.c. e 99 c.p.c., in quanto la corte territoriale non avrebbe mai potuto fondare la sua valutazione di ingratitudine sul fatto della proposizione da parte loro della domanda di risoluzione del contratto di comodato, venendo in questione l’esercizio di un diritto costituzionale; aggiungono che la richiesta di restituzione dell’immobile era fondata sulla condotta tenuta dalla comodataria e, quindi, non aveva carattere ingiurioso) è manifestamente infondato.
Occorre premettere che la domanda riconvenzionale aveva ad oggetto la revocazione della donazione per ingratitudine e ciò trova riscontro nella stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che laddove riferisce in termini di ingiuria, nella sostanza deve ritenersi che faccia più propriamente riferimento alla ingratitudine.
Ciò precisato, l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l’atteggiamento (Cass. 5 aprile 2005 n. 7033; Cass. 28 maggio 2008 n. 14093; Cass. 24 giugno 2008 n. 17188; Cass. 30 marzo 2011 n. 7487). In altri termini, deve costituire segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l’opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante. E una tale ipotesi costituisce formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali “che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione” (da ultimo, Cass. n. 22013 del 2016).
Di questo principio ha fatto corretta applicazione la Corte del merito, quando, all’esito della compiuta ed attenta ricognizione di tutte le circostanze del caso concreto, non sindacabili in sede di legittimità, trattandosi di accertamenti di fatto, ha ritenuto ricorrere gli estremi di detta figura di ingratitudine nel comportamento dei donatari. La condotta degli stessi, come dinanzi sintetizzata, correttamente è stata ricondotta alla previsione dell’art. 801 c.c., perché ragionevolmente è stata valutata quale manifestazione di sostanziale disistima, di mancanza di rispetto nei confronti della donante e come un affronto contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà, che secondo la coscienza comune, deve improntare il comportamento del donatario. Infatti gli stessi, di fronte all’età avanza della donante e alle sue condizioni di vita, ormai novantenne e priva degli affetti familiari più prossimi, l’hanno invitata, con una lettera formale, a lasciare l’immobile di loro proprietà, nonostante lo avessero acquistato a seguito di donazione fatta in loro favore dalla stessa […]. Il giudice di merito ha anche sottolineato come essi intimarono alla donante di rilasciare l’immobile senza neanche tentare di avere un contatto personale e diretto con la predetta, nonostante la stessa confidasse ciecamente nel loro operato. Ha, inoltre, rimarcato il carattere ultroneo della domanda formulata di condanna a pagare un’indennità per occupazione illegittima, non sussistendo alcuna situazione obiettiva a giustificazione delle iniziative dei ricorrenti, neanche sotto il dedotto profilo della condizione di abbandono in cui avrebbe versato l’immobile. La censura, dunque, è eccentrica rispetto alla ratio posta a fondamento della decisione, in quanto valuta l’iniziativa giudiziaria intrapresa dai donatari non sotto il profilo della legittimità dell’azione, irrilevante ai presenti fini, ma più correttamente nell’ambito del legame affettivo con la […], tale da avere indotto quest’ultima ad effettuare la donazione;
– il secondo motivo (col quale i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, per non avere la corte territoriale tenuto conto delle dichiarazioni dei testi, i quali, in sostanza, avevano confermato che la […] aveva lasciato l’appartamento per andare a vivere con […], né dell’atto extragiudiziario con cui essi ricorrenti avevano domandato alla comodataria il rilascio del bene) è inammissibile, prima che infondato, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, ha modificato l’art. 360, n. 5 c.p.c., limitandone l’applicazione al solo caso di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nella sostanza ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oltre ad avere costituito oggetto di discussione tra le parti e ad avere carattere decisivo.
Orbene l’omesso esame di elementi istruttori, come le dichiarazioni testimoniali e le prove documentali, non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. fra le tante, Cass. sez. un. n. 19881 del 2014). La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili ex art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr Cass. n. 19467 del 2017), restando peraltro totalmente preclusa la censurabilità dell’inadeguatezza della motivazione svolta in ordine agli stessi (v. Cass. n. 14355 del 2016) ovvero il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali (v. Cass. n. 11892 del 2016).
Detti principi rendono evidente l’inammissibilità delle doglianze di cui al secondo mezzo, poichè con esse i ricorrenti propongono censure concernenti l’asserita insufficienza ed inadeguatezza della motivazione. Conclusivamente il ricorso va respinto […]