Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23551 del 2018, dep. il 28/09/2018

[…]

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1056 del 2010 – nel procedimento promosso dall'[…] nei confronti della […] SNC per ottenere la condanna al pagamento in proprio favore della somma di lire 44.288, riscossa ma non versata dalla convenuta a decorrere dall’aprile 1996, nell’esecuzione di una serie di servizi svolti in delegazione indiretta, in virtù della convenzione del […] 1992 – il Tribunale di Cagliari:
1) condannava la convenuta al pagamento della somma di € 16.485 oltre interessi in misura legale; 2) rigettava la domanda riconvenzionale di condanna dell’attore e dell'[…], chiamato in causa dalla convenuta, al pagamento dei compensi dovuti nella misura di lire 40 milioni annue o del diverso importo accertato, per l’attività di riscossione delle tasse automobilistiche e di rilascio dei libretti fiscali, previa dichiarazione di nullità della menzionata convenzione; 3) condannava la società convenuta alla refusione delle spese processuali.
2. Avverso tale decisione proponeva appello la società convenuta resistevano l’ […] e […], il secondo, in particolare, riproponeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
3. Per quel che ancora rileva la Corte di Appello di Cagliari dichiarava inammissibile l’appello proposto da […] per difetto di legittimazione ad impugnare.
In particolare la Corte d’Appello evidenziava che, a seguito della riforma del diritto societario in base alla previsione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 6 del 2003 di modifica dell’articolo 2945 c.c. in materia di società di capitali, e delle successive sentenze delle sezioni unite (in particolare S.U. n. 6072 del 2013) anche per le società di persone la cancellazione dal registro delle imprese, pur avendo natura dichiarativa, consentiva di presumere il venir meno della capacità e della soggettività, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità. Ciò premesso, risultava pacifico che dopo la cancellazione l’attività era proseguita da […] quale impresa individuale.
3.1 Conseguentemente, gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese della […] snc decorrevano dal primo gennaio 2004, mentre contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, per il periodo precedente permanevano soggettività e legittimazione processuale data la sussistenza in base alle rispettive pretese di reciproci rapporti di credito, in conformità al diritto vivente prima della riforma in materia societaria.
3.2 Inoltre, poiché la cancellazione si era verificata nel corso del giudizio e non era stata dichiarata dal difensore costituito, la sentenza di primo grado era stata pronunciata correttamente nei confronti della società cancellata, mentre l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta a pena di inammissibilità dai soci atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale tale evento si è verificato. Infatti, nel caso in cui all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla stessa, si determina un fenomeno successorio con trasferimento dell’obbligazione ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente.
4. […] aveva proposto l’appello non in qualità di socia bensì come legale rappresentante della società, conferendo procura in tale veste. Pertanto doveva dichiararsi la mancanza di legittimazione a proporre appello per inesistenza della società con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione […] in proprio e quale socio e legale rappresentante della […] snc sulla base di 5 motivi di ricorso.
6. […] e […] hanno resistito con controricorso.
7. In prossimità dell’udienza sia la ricorrente […] che i controinteressati […] e […] hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto – articolo 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 116, 167 e 345 c.p.c. – articolo 360, n. 4, in relazione all’articolo 112 c.p.c. – articolo 360, numero 5, c.p.c., per contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La ricorrente ritiene errata la decisione di rigetto della propria doglianza circa la tardività dell’eccezione di nullità della procura alle liti proposta dalla parte appellata, eccezione che aveva portato alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Il medesimo errore sarebbe stato posto in essere rispetto al rigetto dell’eccezione di tardività della produzione documentale del certificato della camera di commercio attestante l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, effettuata nel corso del giudizio di appello dall'[…].
1.2 La ricorrente, dopo aver riportato nel ricorso in sintesi l’iter processuale del giudizio di appello, evidenzia che […], all’udienza del 24 gennaio 2014, aveva modificato le proprie conclusioni proponendo domande ed eccezioni nuove e chiedendo alla corte di dichiarare l’inammissibilità dell’appello per inesistenza o nullità della procura ad litem. La corte territoriale aveva accolto tali richieste, ritenendo riconosciuta pacificamente l’avvenuta cancellazione della società […] snc, nonostante quest’ultima avesse continuato ad operare come ditta individuale nella persona della socia […], in tal modo la Corte era incorsa nel vizio denunciato perché aveva preso in esame l’eccezione anche se proposta tardivamente e sulla base di documentazione anch’essa prodotta solo nel giudizio d’Appello.
Inoltre l’eccezione presupponeva un accertamento di fatto precluso in sede di impugnazione anche perché contestato dalla ricorrente e non pacificamente ammesso.
La Corte d’Appello avrebbe, dunque, dovuto rilevare d’ufficio la novità della produzione e dichiarare l’inammissibilità e la tardività dell’eccezione, esaminando nel merito il giudizio.
1.3 n primo motivo è infondato.
In primo luogo deve, in questa sede, ribadirsi che il difetto di legittimazione attiva o passiva, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio – e, dunque, anche in sede di legittimità -, salvo che sul punto non si sia formato il giudicato (Sez. 3, Sentenza n. 9289 del 09/07/2001).
Dunque non può essere ritenuta tardiva l’eccezione della parte circa la mancanza di legittimazione processuale della società appellante, in quanto cancellata dal registro delle imprese.
Infatti, posto che la mancanza di legittimazione processuale della parte è rilevabile d’ufficio, rientrando nel potere-dovere del giudice la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, la questione può essere posta dalla parte in ogni momento, anche nel corso del processo d’appello, integrando una mera allegazione difensiva volta a sollecitare il potere del giudice di rilevare d’ufficio la sussistenza o meno della legittimazione processuale, con la conseguenza che non sono applicabili le regole delle preclusioni o limitazioni per la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto (con riferimento alle nullità contrattuali v. Sez. L. Sent. n. 18374 del 2006).
1.4 Per la stessa ragione non può ritenersi tardiva e quindi inammissibile la produzione del documento attestante la cancellazione dal registro delle imprese della società appellante, essendo del tutto evidente la sua indispensabilità ai fini della decisione. A tal proposito, questa Corte ha avuto modo di affermare che la documentazione volta a comprovare l’estinzione della società appellante, può essere prodotta perfino nel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. da parte di chi, avendo omesso di proporre, in sede di gravame, l’eccezione relativa alla legittimazione ad appellare di una società già estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, formuli tale eccezione, per la prima volta, davanti al giudice di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 9334 del 09/05/2016).
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 75, 100 e 116 c.p.c., nonché in relazione agli articoli 2272, comma 1, n. 4, 2498 c.c. – articolo 360, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. – articolo 360, n. 5, c.p.c., per contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nonostante avesse ammesso la propria produzione documentale, aveva poi omesso totalmente di considerare il documento dal quale risultava la prosecuzione dell’attività svolta dalla società […] da parte della socia unica […].
A parere della ricorrente la fattispecie – in cui a seguito dello scioglimento di una SNC ex articolo 2272, comma 1, n. 4, c.c. e della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, e del trasferimento dell’intero capitale sociale al socio, che prosegue l’attività aziendale come ditta individuale – dovrebbe inquadrarsi nell’ambito della cessione di azienda o della sua trasformazione ex articolo 2498 c.c. e dunque la società […] non poteva essere considerata estinta, sussistendo la prova che la stessa aveva continuato ad operare pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.
In altri termini si sarebbe verificata una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto e, dunque, la procura sarebbe stata conferita da chi ([…]) aveva sempre avuto la rappresentanza della società oltre ad essere anche socio e colei che aveva proseguito ad esercitare l’attività.
2.1 La procura, pertanto, sarebbe stata pienamente valida e l’appello pienamente ammissibile.
2.2 In alternativa la ricorrente richiama anche l’articolo 2498 c.c. in tema di trasformazioni di società, con indicazione della dominazione della società anteriore alla sua trasformazione.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 83, 163 e 164, c.p.c., nonché in relazione agli articoli 2257 – 226 6-2 29 1-2 29 2-2 293 e 2298 c.c. – articolo 360, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Secondo la ricorrente la procura rilasciata al difensore nell’atto di appello era rilasciata, oltre che in qualità di legale rappresentante della […] snc, anche in proprio o quantomeno nella propria qualità di socia. Pertanto la procura conferita dalla […] al procuratore sarebbe pienamente valida in quanto conferita da una persona fisica indiscutibilmente socio della società cancellata pur senza la spendita di tale qualità.
In altri termini il giudice d’Appello avrebbe errato nel ritenere invalida la procura conferita al margine dell’atto di appello per la mancata indicazione da parte della signora […] di aver agito in proprio, quale socia, e non quale legale rappresentante della società ritenuta estinta.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Art.360, n. 3, e 102, 115 e 116 c.p.c., nonché in relazione agli artt.2272, primo comma n.4 e 2308 c.p.c.
La sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda formulata dalla ricorrente sulla nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, dell’intero procedimento di primo grado e della sentenza appellata.
Secondo la ricorrente, essendo la società formalmente cancellata dal registro delle imprese, i soci subentrano anche nella legittimazione processuale, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, pertanto nel corso del giudizio di primo grado vi sarebbe stata una violazione del litisconsorzio, non essendo stato citato in giudizio il socio […], nonostante l’estinzione della società.
4.1 Il secondo, il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso, che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La Corte d’Appello ha fatto buon uso dei principi di diritto affermati da questa Corte a partire dalle sentenza delle sezioni unite n. 6070 del 12/03/2013.
Costituisce oramai principio assolutamente pacifico e consolidato quello secondo cui: «La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorchè questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione» (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 13183 del 2017).
Con riferimento all’evento interruttivo che si verifichi nel corso del giudizio, come è avvenuto nel caso di specie, questa Corte ha affermato che qualora questo non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non era più possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, deve provenire, a pena di inammissibilità, dai soci atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Sez. L, Sent. n. 19580 del 2017).
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che la procura alle liti era stata rilasciata dalla ricorrente unicamente in qualità di rappresentante legale della società oramai cancellata dal registro delle imprese, sicché la Corte d’Appello non poteva far altro che dichiarare inammissibile l’appello in quanto proposto da un soggetto non più esistente e senza capacità di stare in giudizio.
Ne consegue che non vi è stata alcuna omissione circa la valutazione del documento dal quale risultava la prosecuzione dell’attività svolta dalla società […] da parte della socia unica […], in quanto tale circostanza non poteva far altro che confermare che legittimata a proporre l’impugnazione era la ricorrente personalmente e che non era consentita alcuna interpretazione estensiva della procura.
Anche la pretesa mancata chiamata in causa del socio […], litisconsorte necessario dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese è del tutto infondata in quanto come si è detto il giudizio di primo grado è proseguito regolarmente tra le parti originarie, non essendo stato dichiarato l’evento interruttivo avvenuto nel corso del giudizio, mentre sarebbe stato onere della ricorrente in qualità di successore nella posizione processuale della società parte del giudizio di primo grado di proporre il ricorso in proprio e notificarlo anche al litisconsorte necessario di cui oggi lamenta il mancato coinvolgimento nel giudizio di primo grado.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360, n. 3, C.P.C. in relazione agli artt. 91 e 92 – art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.
La motivazione sulla condanna alle spese sarebbe errata perché la sentenza delle sezioni unite che aveva chiarito gli effetti della cancellazione del registro delle imprese era stata depositata quattro mesi prima del deposito dell’appello e, dunque, quando il procuratore non era a conoscenza dell’avvenuta cancellazione formale della società, avendo appunto il socio di fatto continuato ad operare. La corte avrebbe omesso di valutare la complessiva condotta processuale tenuto dalla ricorrente.
Il motivo è infondato.
Secondo la stessa prospettazione del ricorrente la sentenza delle sezioni unite che aveva chiarito quali fossero le conseguenze processuali della cancellazione delle società (anche di persone) dal registro delle imprese, era antecedente alla proposizione dell’appello poi dichiarato inammissibile mentre è del tutto irrilevante la mancata conoscenza dell’evento estintivo in capo al procuratore, essendo onere della parte comunicargli una tale circostanza.
6. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato […]