[…]
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
[…] s.r.l. ha proposto ricorso in cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2414/2014, depositata 28 maggio 2014.
Resiste con controricorso […].
Con citazione del 10 febbraio 2000 la […] s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Nola la […] s.n.c., cui aveva concesso in subappalto alcuni lavori murari e tecnologici in […] e provincia – ricevuti a sua volta in appalto dalla […] s.p.a. -, chiedendo di accertarsi di non dovere alcunché alla subappaltatrice, avendo corrisposto il dovuto a seguito di atto transattivo, vista anche la cattiva esecuzione dei lavori effettuati. La […] s.n.c. propose domanda riconvenzionale per il pagamento del credito contrattuale insoddisfatto.
Nel corso del giudizio, con comparsa del 22 marzo 2005, si costituì la curatela del fallimento della […] s.n.c., dichiarato con sentenza 10 aprile 2004 dal Tribunale di Salerno. Con sentenza del 13 settembre 2007 il Tribunale di Nola condannò la […] s.r.I., in accoglimento della riconvenzionale, al pagamento di € 27.644,00 oltre interessi, a titolo di saldo ancora dovuto al fallimento della […] s.n.c. Propose appello con atto del 14 marzo 2008 la società […], cui resistette la curatela del fallimento […] s.n.c. Con comparsa del 28 maggio 2011, premettendo che il Tribunale di Salerno, in data 31 marzo 2009, aveva revocato il fallimento della società […] e della stessa […] quale socio unico,, si costituì […], la quale chiese la prosecuzione del giudizio, precisando che con scrittura privata autenticata del 30 aprile 2002 il coniuge […] le aveva trasferito la propria quota pari al 50% del patrimonio sociale; che da quel momento in poi aveva proseguito l’attività di impresa in forma individuale fino alla scadenza dei sei mesi previsti dall’art. 2272, n. 4 c.c.; che aveva provveduto alla cancellazione della società in data 21 marzo 2003. Con comparsa del 23 aprile 2012 si costituì poi […], il quale, dichiarando il decesso della coniuge […], di cui era unico erede, richiese di subentrare nella posizione processuale già della curatela fallimentare e successivamente della sua dante causa.
La Corte di Appello di Napoli affrontò in via pregiudiziale le questioni inerenti al mutamento del soggetto appellato (dal curatore del fallimento della […] ad […] e, dopo il decesso di questa, a […]); considerò l’appello ritualmente proposto nei confronti del fallimento della […] S.n.c. , con tale denominazione costituitasi sia in primo che in secondo grado, visto che, pur essendo stato accertato nel seguito del giudizio che il fallimento riguardava la S.n.c. […], ciò non aveva inciso sull’identità del soggetto legittimato a stare in giudizio; rilevò che, a seguito della revoca del fallimento della […] disposto nel 2009, il giudizio era stato proseguito da […], quale socio unico successore della società cancellatasi dal registro delle imprese il 21 marzo 2003; affermò che l’effetto estintivo della […] s.n.c. ebbe pertanto a verificarsi il 10 gennaio 2004, essendo rimasta in vita la società solo agli effetti dell’art. 10 legge fallimentare, con conseguente legittimazione processuale del curatore fino ancora alla proposizione dell’appello, avvenuta prima della revoca del fallimento. La Corte d’Appello di Napoli, peraltro, evidenziò come l’avvenuta cancellazione della società, per mancata ricostituzione delle pluralità dei soci, non deponesse per una rinuncia alla pretesa creditoria azionata con la domanda riconvenzionale, essendosi piuttosto quel credito trasferito all’unica socia […], rimasta impedita dall’esercitarlo finché è stata pendente la procedura fallimentare. La liquidità ed esigibilità del credito vantato nei confronti della […] s.r.l. venivano desunte dalle indicazioni contenute nel contratto di subappalto, dalle fatture emesse ed anche dall’intervenuta cessione dello stesso ad un istituto di credito.
Nel merito, l’appello venne ritenuto infondato, affermandosi in sentenza che la dedotta modifica contrattuale relativa al corrispettivo del subappalto (dal 2% al 10% sull’importo dei
lavori tecnologici, in forza di patto verbale posteriore al documento contrattuale) non fosse provata e che i vizi nell’esecuzione dei lavori lamentati dall’appellante neppure fossero allegati e dimostrati.
I. Il primo motivo di ricorso della […] s.r.l. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dei principi sanciti dalle Sezioni Unite n. 6070 e 6071 del 12 marzo 2013.
La Corte di Appello avrebbe considerato il credito vantato dalla […] liquido ed esigibile, nonostante lo stesso fosse contestato e oggetto di lite tra le parti; di conseguenza, la sentenza impugnata non avrebbe accertato la non configurabilità del fenomeno successorio relativamente al credito per cui è lite, né attestato la rinuncia a tale diritto da parte della società quantomeno alla data della sua estinzione, intervenuta il 1° gennaio 2004.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza “per violazione dell’art. 132 n. 4”. La Corte di Appello avrebbe fornito una motivazione apparente nell’affermare dapprima che la cancellazione della società, avvenuta il 21 marzo 2003, sarebbe derivata da scelta pattizia tra i coniugi […] e […] di prosecuzione dell’attività imprenditoriale in forma unilaterale (come da scrittura di trasferimento di quote del 30 aprile 2002), per poi sostenere che tale cancellazione sarebbe stata “obbligata” dall’art. 2272 c.c., quindi non sussumibile nel dettato di cui all’art. 2495 c.c. Inoltre, la Corte di Napoli non avrebbe offerto alcuna motivazione valida in relazione alla sussistenza del fenomeno successorio, limitandosi a far
riferimento al trasferimento del credito all’unica socia; così come non avrebbe motivato in relazione all’impossibilità della […] di far valere il diritto di credito acquisito.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2272 e 2495 c.c. e dei principi di diritto sanciti dalla sentenza n. 16758/2010 della Corte di cassazione.
La Corte di Appello non avrebbe valutato che la società, a mezzo della socia unica […], pur consapevole dell’esistenza di un credito contestato, aveva volontariamente scelto, su accordo dei due soci, di proseguire in forma individuale e, quindi, di cancellarsi volontariamente dal registro delle imprese, determinando l’estinzione della società e la rinuncia a tutti i crediti non inclusi in bilancio e/o contestati anche se azionati giudizialmente, così come già dedotto nel primo motivo di ricorso.
Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 345, 116, 115 c.p.c., per avere la Corte di Appello posto a base della propria decisione materiale istruttorio e circostanze introdotte dalla […] solo in sede di appello (in specie, la scrittura privata del 2002 intercorsa tra i coniugi […] e […], relativa al trasferimento di quota sociale).
II. I primi tre motivi di ricorso posso essere unitariamente trattati, in quanto connessi, e si rivelano fondati nei limiti di seguito indicati in motivazione, rimanendo assorbito il quarto motivo, che perde di rilevanza decisoria per effetto dell’accoglimento delle prime tre censure.
E’ accertato in fatto che:
1) il giudizio fu promosso il 10 febbraio 2000 dalla […] s.r.l. nei confronti della […] s.n.c., con domanda riconvenzionale della convenuta per il credito contrattuale;
2) con scrittura privata del 30 aprile 2002 […] aveva trasferito la propria quota pari al 50% del patrimonio sociale della […] s.n.c. alla moglie […], rimasta socio unico;
3) la […] s.n.c. di […] venne cancellata dal registro delle imprese il 21 marzo 2003;
4) con sentenza del 10 aprile 2004 del Tribunale di Salerno venne dichiarato il fallimento della […] di […] & C. e di […] in proprio quale socia unica;
5) con comparsa del 22 marzo 2005 si costituì nel presente giudizio la curatela del fallimento della […]s.n.c.;
6) con sentenza del 13 settembre 2007 il Tribunale di Nola condannò la […] s.r.l. al pagamento di € 27.644,00 oltre interessi in favore del fallimento della […] s.n.c.;
7) con atto del 14 marzo 2008 propose appello la […] s.r.l. e resistette la curatela del fallimento [….] s.n.c.;
8) con sentenza del 31 marzo 2009 il Tribunale di Salerno revocò il fallimento della s.n.c. […];
9) con comparsa del 28 maggio 2011 si costituì in prosecuzione nel giudizio di appello […].
Seguendo tale cronologia delle vicende, va allora detto che è errata l’affermazione fatta dalla Corte d’Appello di Napoli, secondo cui “la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi” costituisce “circostanza dalla quale non è possibile in alcun modo dedurre la rinuncia alla pretesa già azionata, trattandosi, per così dire, di una cancellazione ‘obbligata’”.
Come questa Corte ha già più volte affermato, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci di una società di persone nel termine di sei mesi da parte dell’unico socio superstite determina lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c. e non la sua automatica estinzione, in quanto l’avverarsi di una causa di scioglimento innesta il procedimento di liquidazione (artt. 2274, 2280 e 2282 c.c.), sicchè la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione. Solo dopo che sia stato predisposto il bilancio finale di liquidazione e sia stato depositato lo stesso presso il registro delle imprese (art. 2311 c.c.), può essere chiesta la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2312 c.c.), che ne determina l’estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l’anno dall’intervenuta cancellazione ai sensi dell’art. 10 I.fall. (Cass. Sez. 1, 14/01/2016, n. 501; Cass. Sez. 5, 22/12/2014, n. 27189).
Nella vicenda in esame, verificatasi la cancellazione della […] s.n.c. di […] il 21 marzo 2003 (con correlata perdita della capacità di stare in giudizio della società e subentro dell’unica socia […] anche nella legittimazione processuale già in capo all’ente estinto con decorrenza dal 10 gennaio 2004, secondo quanto precisato da Cass. Sez. U, 22/02/2010, n. 4060), venne tuttavia dichiarato il 10 aprile 2004 il fallimento della […] e di […]. Ciò determinò che il giudizio promosso dalla […] s.r.l. continuò a svolgersi nei confronti del fallimento della società […], per effetto della fictio iuris contemplata dall’art. 10 legge fallimentare, ad onta della cancellazione della stessa dal registro delle imprese (arg. da Cass. Sez. U, 12/03/2013, n. 6072). Solo il riacquisto della capacità processuale della fallita […], discendente dalla revoca del fallimento della società e della socia disposta con sentenza del 31 marzo 2009 (dal cui passaggio in giudicato è a sua volta derivato il venir meno della legittimazione del curatore e dello stesso fallimento), ha consentito alla medesima […], tornata in bonis, di costituirsi in prosecuzione nel giudizio di appello con comparsa del 28 maggio 2011, al fine di ottenere l’accertamento giudiziale e la condanna per il credito vantato verso la […] s.r.l. La Corte d’Appello di Napoli ha quindi sostenuto che tale credito per il corrispettivo del subappalto, per effetto della cancellazione, e quindi dell’estinzione, della società […], si era “trasferito all’unica socia”, trattandosi di credito liquido ed esigibile “precisato – per lo meno in parte – dal tenore del contratto concluso per iscritto e contenente gli elementi di determinazione del prezzo oltre che dalle fatture di volta in volta emesse”, ed anzi talmente “determinato nel suo ammontare” che era stato medio tempore anche ceduto dalla […] ancora in bonis ad un istituto creditizio. La Corte di Napoli (contrastando quanto riportato in esposizione a pagina 4 di sentenza come prospettazione difensiva della stessa comparente […]), ha negato che la scrittura di cessione delle quote sociali del 10 aprile 2002 avesse voluto la nascita di un’impresa individuale, cui quella collettiva aveva trasferito il proprio patrimonio. La Corte d’Appello ha quindi affermato che la scelta della cancellazione dal registro della società […] s.n.c. di […] il 21 marzo 2003 non potesse intendersi come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa creditoria verso la subcommittente […] s.r.l., azionata in via riconvenzionale nel giudizio pendente dal 10 febbraio 2000 dinanzi al Tribunale di Nola, in quanto tale diritto di credito, benché controverso, era già certo e liquido, sicchè esso, una volta venute meno l’esistenza dell’ente e la sua autonomia patrimoniale, doveva aversi per trasferito mediante meccanismo successorio all’unica socia, sia ai fini della titolarità sostanziale che della correlata legittimazione processuale (“recuperata” dopo la revoca della dichiarazione di fallimento).
Tale conclusione contraddice i principi enunciati da Cass. Sez. U, 12/03/2013, n. 6072 e da Cass. Sez. U, 12/03/2013, n. 6070 (si vedano anche Cass. Sez. 1 , 15/11/2016, n. 23269; Cass. Sez. 3, 29/07/2016, n. 15782), avendo la Corte d’Appello di Napoli ritenuto trasferito ad […] il credito verso la […] s.r.l., ancorché non compreso nel bilancio di liquidazione della […] s.n.c. e contestato nel presente giudizio, e che doveva essere per l’appunto liquidato.
Si è affermato in giurisprudenza, al contrario, che l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest’ultima, esulano le mere pretese, benchè azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 1, 24/12/2015, n. 25974; ancora, Cass. Sez. 1 , 15/11/2016, n. 23269).
III. Conseguono l’accoglimento, nei limiti indicati, dei primi tre motivi di ricorso, l’assorbimento del quarto motivo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che sottoporrà la causa a nuovo esame tenendo conto dei rilievi svolti e uniformandosi ai principi richiamati, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. […]