Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1898 del 2000, dep. il il 19 febbraio 2000

[…]

Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 4-7-87 […], in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore […], e […] convenivano innanzi al Tribunale di Monza il […] s.p.a. chiedendone la condanna alla corresponsione di un terzo del saldo attivo, pari a L. 791.653.793, del libretto di risparmio al portatore n. […], denominato […], già spettante al proprio defunto marito e padre […] (mentre degli altri due terzi erano titolari […], fratelli del deceduto […]), con declaratoria di infondatezza della pretesa compensazione da parte di detto istituto del credito vantato, a seguito di scoperto di conto corrente, nei confronti del […] s.a.s. in concordato preventivo.
Costituitosi il […] e disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del […] – con la costituzione del […], in persona del commissario liquidatore del concordato, e di […], – il Tribunale, con sentenza del 10-6/13-5-94, dichiarava che contitolari del libretto in questione, ciascuno per un terzo, erano i tre fratelli […] e che per effetto dell’omologazione del concordato preventivo della s.a.s. i due terzi del saldo attivo, già spettanti a […] e […], andavano ceduti al commissario liquidatore; condannava, pertanto il convenuto […] a restituire alle attrici la somma di L. 260.551.264 ed al concordato la somma di L. 521.102.529.
A seguito delle impugnazioni proposte, in via principale, dal […] (che chiedeva accertarsi l’appartenenza esclusiva del libretto al […] e la legittimità dell’operata compensazione per L. 780.000.000) ed, in via incidentale, dal Concordato (che, a sua volta, chiedeva dichiararsi la titolarità di detto libretto a favore dei soli […], con esclusione degli eredi di […]), la Corte d’Appello di Milano, costituitisi […], in proprio e nella suddetta qualità, e […], con la decisione in esame, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava che la s.a.s. […] era “depositante esclusivo” delle somma di cui al libretto ed ordinava al […] di consegnare al Concordato detto titolo con esclusione dell’importo derivante dalla compensazione per L. 780.000.000 operata il […]86.
Ricorrono per cassazione, a mezzo l’articolazione di undici motivi, gli eredi di […] nonché, mediante sette motivi, il Concordato che, in base ad identiche doglianze, propone altresì ricorso incidentale; resistono con controricorso il […], che a sua volta ricorre in via incidentale e “condizionata” con un unica censura, e gli stessi eredi […] in relazione al ricorso promosso dal Concordato.

Motivi della decisione
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art.335 c.p.c.. Con gli undici motivi del ricorso principale (degli eredi di […]) e con i primi tre motivi del ricorso del Concordato (riproposti identicamente nelle prime tre doglianze del ricorso incidentale dello stesso Concordato, con assorbimento delle stesse), da esaminare congiuntamente in quanto riguardanti la medesima questione, si contesta il difetto di motivazione dell’impugnata decisione (oltre alla violazione degli artt. 2003 e ss. c.c. di cui al solo primo motivo del ricorso del Concordato) relativamente all’asserita titolarità del libretto di risparmio al portatore in questione, attribuita dai giudici della Corte di Milano al […], anziché ai tre fratelli […], quali persone fisiche, con conseguente attribuzione di un terzo dell’importo complessivo al defunto […] (secondo quanto addotto detti eredi) o al solo […] (per quanto chiesto dal Concordato).
Tutte dette doglianze non meritano accoglimento.
La Corte di merito, infatti, in base ad un’analitica e rigorosa valutazione delle circostanze, dei documenti e della prove esperite nel corso del giudizio (interrogatori delle parti e testimonianze), ha, con ampie e logiche argomentazioni, tali da rendere agevole l’identificazione del percorso decisionale, in modo quindi incontrovertibile e non ulteriormente censurabile nella presente sede di legittimità, affermato che “le somme depositate sul libretto di risparmio al portatore n. […] di cui è causa, emesso in data […]86, fossero di proprietà della s.a.s. […], e dalla stessa depositate presso il […] per il tramite materiale di dipendenti ovvero amministratori della società”.
Con gli ulteriori tre motivi (dal n. 3 al n. 6) del ricorso del Concordato (anch’essi pedissequamente riportati in sede di ricorso incidentale dello stesso, con, quindi, ulteriore assorbimento) si contesta l’asserita liceità sia del rapporto contrattuale tra la Banca […] in ordine al libretto in questione, essendo, invece, evidente la violazione degli artt. 1341, 1344 e 1418, primo comma, c.c., sia dell’operata compensazione da parte della Banca, non configurandosi, nel caso di specie, alcuna reciprocità di debiti e crediti come richiesto dall’art. 1241 c.c. e trattandosi di somme depositate presso lo stesso istituto di credito e, quindi, non compensabili ai sensi dell’art. 1246, n. 2, c.c.. Tali censure sono fondate.
Deve, in proposito, preliminarmente rilevarsi, in base a quanto addotto nell’impugnata sentenza, che non convincente è la configurazione giuridica del rapporto intercorrente tra la Banca […] ed […] relativamente al libretto in questione, anche con riferimento al “parallelo” conto corrente: non può, infatti, detta vicenda ricomprendersi correttamente nel c.d. negozio fiduciario, così come affermato dalla Corte di merito, collegandosi detta figura ad un pactum fiduciae (avente efficacia obbligatoria e che in ipotesi di inadempimento legittima, a seconda dei casi, le azioni di cui agli artt. 2391 e 2932 c.c.), limitante l’efficacia di un contratto reale, che non trova, alcun riscontro, tra l’altro, nel ragionamento dei giudici di secondo grado che, escludendo del tutto una funzione di garanzia (impropria o “irregolare”) del libretto in relazione allo scoperto di conto corrente, lo pongono al di fuori anche della c.d. fiducia cum creditore. In realtà, la Corte di Milano, laddove, non senza profili di contraddittorietà sostiene che “il contenuto di tale negozio fiduciario comprendeva la pattuizione della facoltà di compensazione tra lo scoperto di conto corrente e l’attivo del libretto di risparmio” evidenzia, da un lato, l’erronea applicazione della nozione di causa del contratto e, dall’altro, la connessa erronea identificazione del rapporto in esame; la Corte, pertanto, avrebbe dovuto inizialmente considerare che, nell’ambito dell’esigenza della valutazione “in concreto” della causa (quale elemento essenziale) del negozio, la stessa si presenta come sintesi degli interessi dei soggetti agenti o contraenti) ed, al tempo stesso, come strumento di accertamento per l’interprete e quindi per il giudice) della generale conformità a legge dell’attività negoziale o contrattuale) posta effettivamente in essere. Ne deriva che il nomen iuris della fattispecie in questione, per quanto asserito dalla stessa Corte territoriale, è quello del contratto misto, rinvenendosi in elementi, oltre che del contratto bancario riguardante l’emissione di un libretto al portatore, sia del deposito (è affermato testualmente in sentenza che “nel caso in esame è incontroverso che “nel libretto di cui è causa fosse depositato presso il direttore della filiale di [.. ] e che “l’istituto di credito, tramite il suo direttore, era semplice detentore del libretto”), sia del mandato per l’incarico anch’esso indiscusso, affidato all’istituto di “compensare” le somme in attivo del libretto con quelle al passivo del conto corrente; ne consegue ulteriormente che fortemente censurabile, a tal punto, è la decisione impugnata laddove non solo omette di accertare la conformità di detto contratto ai parametri normativi, in particolare a quelli di cui agli artt. 1343 c.c. (causa illecita) e 1322, secondo comma, c.c. (meritevolezza di tutela degli interessi dei soggetti contraenti secondo l’ordinamento giuridico), essendo detto accertamento potere-dovere di ufficio e comunque, nel caso in esame, vanamente sollecitato dal Concordato in sede di comparsa conclusionale sia di primo che di secondo grado, ma addirittura afferma, quasi legittimando la paventata illegalità di detta fattispecie, che il “modo di operare” del […] quale società in relazione a detto libretto “ha il chiaro scopo di rendere più difficile l’eventuale collegamento con la gestione sociale delle somme depositate sui libretti via via posti in essere e poi estinti”.
Non può, pertanto, questa Collegio esimersi dal considerare che, pur potendo autonomamente rilevare la nullità di figure negoziali in sede di legittimità in quanto, come nel caso in esame, per ossequio al principio del giudicato, la relativa vicenda giuridica ed i connessi profili di illegalità risultano già prospettati in sede di merito e pur essendovi forti “indizi” di non conformità a legge di detto contratto misto, la preclusione nella presente fase di valutazione “più da vicino” degli elementi e della circostanze del giudizio, impongono, nell’accoglimento delle suindicate censure, di rimettere alla Corte di Milano il rigoroso ed analitico esame, ai fini dichiarazione dell’eventuale invalidità e sulla base di quanto già indicato, del rapporto avente ad oggetto il libretto in questione. Deve, quindi la Corte di merito accertare se nel caso in esame il rapporto tra la Banca ed il […] risulti posto in essere in modo contrario a quanto giuridicamente (violazione di norme imperative o clausole generali) o eticamente (il c.d. buon costume) previsto o se, indipendentemente da ciò, gli interessi perseguiti non siano giuridicamente tutelabili sia in relazione allo specifico intento fraudolento di cui all’art. 1345 c.c., sia, per quanto generalmente sancito dall’art. 1322, secondo comma, c.c., con riferimento alla loro “non meritevolezza” con particolare riguardo alla gestione societaria, al relativo bilancio ed alla garanzia dei terzi-creditori.
L’esito di tale accertamento non potrà non incidere sulla connessa legittimità dell’operata compensazione (nel senso che qualora la Corte territoriale scelga la tesi dell’invalidità detta compensazione sarà priva di effetti con conseguente obbligo di restituzione da parte del […] di quanto “trattenuto” a tale titolo), con evidente assorbimento, quanto al presente giudizio, del ricorso incidentale proposto dal […] nelle suddette tre censure del Concordato che sono state accolte; l’avere, infatti, tempestivamente proposto “la domanda di specifico accertamento” della legittimità della compensazione per L. 780.000.000 è questione priva di autonomo rilievo, risultante la stessa essenzialmente collegata al potere-dovere del giudice di accertarne, sulla base del rapporto che l’ha determinata, i profili di nullità secondo quanto indicato.
Da rigettare infine è il settimo ed ultimo motivo del ricorso del Concordato (riproposto anch’esso nella corrispondente censura del ricorso incidentale sempre del Concordato, che si ritiene quindi assorbita) in quanto avente ad oggetto la condanna, unitamente alle spese, agli ulteriori ed aggiuntivi oneri, come per legge e secondo una consuetudinaria “clausola di stile” […]