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FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del TAR Campania, sez. II, n. 3951/2013 di reiezione del ricorso e motivi aggiunti proposti dal sig. […] avverso l’ordinanza (n. […] del […]) del comune di […] di demolizione delle opere realizzate in via […], il provvedimento (n. […] del 19.1.2006), contenente l’ordine di evacuazione dell’immobile, nonché avverso il diniego (prot. n. […] del 1 marzo 2007) sull’istanza di concessione in sanatoria.
2. Rilevata la totale abusività del manufatto – consistente a piano terra in un fabbricato per civile abitazione con struttura verticale in c.a. e muratura con copertura con solaio latero cemento, completo in tutte le sue parti ed avente una larghezza di mt. 6,35, una lunghezza di metri 55 ed un altezza media di 3,60, per una superficie mq. 349,25 ed un volume di mc. 1257,30 – il TAR ha respinto tutti i motivi di natura formale (violazione dell’art. 7 l. 241790, difetto di motivazione) e sostanziale (compatibilità del manufatto con la disciplina urbanistica della zona ove ricade l’intervento).
3. Appella la sentenza il sig. […].
4. Alla pubblica udienza del 12.04.2018 la causa, su richiesta della parte, è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo d’appello, il ricorrente lamenta l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di censurare il difetto di istruttoria e di motivazione dell’ordinanza di demolizione, palesatisi, attesa la completa urbanizzazione della zona in cui è stato realizzato il fabbricato, nella mancata valutazione della comparazione tra l’interesse pubblico alla demolizione e quello del privato che subisce la sanzione.
6. Il motivo è infondato.
6.1 La totale assenza di titolo a costruire, l’entità morfologica, strutturale e funzionale del manufatto abusivo – composto da piano terra per civile abitazione con struttura verticale in c.a. e muratura con copertura con solaio latero cemento, completo in tutte le sue parti ed avente una larghezza di mt. 6,35, una lunghezza di metri 55 ed un altezza media di 3,60, per una superficie mq. 349,25 ed un volume di mc. 1257,30 –, la radicale assenza per le opere in cemento armato, contestata dal Comune al ricorrente, della denuncia prescritta dall’art.4 legge n. 1086 del 5 novembre 1971 al Genio civile dei calcoli integrano il compendio dei fatti previsti dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 per la doverosa adozione dell’ordinanza di demolizione.
6.2 Misura diretta a reprimere in qualsiasi momento l’esecuzione di opere realizzate senza titolo, integrante un illecito permanente, cui corrisponde sul piano urbanistico-edilizio un’esigenza obiettiva di rimessa in pristino, costituente ragione sufficiente dell’intervento sanzionatorio, senza necessità d’ulteriore motivazione.
Né in contrario rileva che la zona è completamente urbanizzata tale da consentire “la conservazione dei prodotti e dei macchinari utilizzati nell’attività produttiva del genitore”.
L’ordinanza, inoltre, dà conto dell’abusività del fabbricato che, come si legge nel parere della commissione edilizia comunale del 3 ottobre 2006, è “in contrasto con la normativa urbanistica vigente”.
7. È altresì infondato il secondo motivo d’appello denunciante la mancata individuazione dell’oggetto specifico della demolizione e dell’acquisizione, in asserita violazione dell’art.31, commi 3 e 4, d.P.R. n.380 del 6 giugno 2001
7.1 Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale, l’indicazione dell’area che viene acquisita al patrimonio comunale nel caso di inottemperanza alla demolizione non costituisce requisito di legittimità del provvedimento.
7.2 La specificazione dell’area da acquisire è elemento essenziale del distinto (e successivo) provvedimento con il quale l’amministrazione accerta la mancata ottemperanza alla demolizione da parte dell’ingiunto dell’ordine di demolizione impugnato.
Ai sensi dell’art. 31, comma 2 del T.U. cit. il proprietario e il responsabile dell’abuso, in forma non alternativa, ma congiunta e simultanea, sono chiamati a ripristinare il corretto assetto edilizio violato dall’abuso: le ulteriori misure (acquisizione gratuita e pagamento di una somma in caso di inottemperanza) non possono, quindi, che riferirsi ai medesimi soggetti obbligati e attengono al diverso e specifico sub-procedimento relativo all’inottemperanza all’ordine che ad essi è stato impartito.
8. Ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo al residuo motivo d’appello deducente il difetto di motivazione del diniego di sanatoria.
Il provvedimento negativo sull’istanza del 31 gennaio 2006 di sanatoria, in conformità alla natura d’atto vincolato, è sufficientemente motivato dal responsabile del Settore Tecnico del Comune di […] laddove ha fatto proprio il parere sfavorevole della commissione edilizia comunale del 3 ottobre 2006 ed ha respinto “l’istanza in quanto in contrasto con la normativa urbanistica vigente”.
8.1 L’accertamento di conformità, previsto dal citato art.36, è infatti teleologicamente funzionale a sanare le opere che, sebbene eseguite senza concessione o autorizzazione – purché conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono (vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda di sanatoria: c.d. doppia conformità – sono solo formalmente abusive.
8.2 Sicché il Comune valuta l’istanza di sanatoria senza discrezionalità alcuna secondo parametri oggettivi predefiniti dalla disciplina urbanistica applicabile: il “contrasto con la disciplina urbanistica vigente del manufatto abusivo” è formulazione (ancorché) ellittica, esemplificante il compito demandato dalla legge all’amministrazione nel motivare il diniego dell’accertamento di conformità.
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