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RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 29 settembre 2016, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ingiunzione a demolire, emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, delle opere abusive di cui alla sentenza di condanna del Pretore di Napoli, nei confronti di […], in data 22/10/1997, irrevocabile il 16/03/1998.
2. – Avverso l’ordinanza […], a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 173 cod.pen. e art. 31 legge n. 380 del 2001. Attesa la natura penale dell’ordine di demolizione, secondo un interpretazione convenzionale delle norme di settore, l’ordine medesimo sarebbe estinto ex art. 173 cod.pen. per decorso del tempo. Il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto la natura di sanzione amministrativa accessoria dell’ordine di demolizione, sicchè avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dell’art. 173 cod.pen.
3. – Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso è inammissibile per la proposizione di un motivo manifestamente infondato.
Secondo lo ius receptum di questa Corte, che si intende qui ribadire, l’ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.
Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ripristinatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria ne’ di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. La natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno, quest’ultimo, l’autore dell’abuso.
Il tema della prescrizione dell’ordine di demolizione ex art. 173 cod.pen. è stato, di recente, affrontato da questa Corte che, all’esito di un percorso ermeneutico della norma, ha escluso la natura di sanzionale penale dello stesso alla luce della giurisprudenza di matrice convenzionale (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv 265540). Ponendo al centro del ragionamento l’esame dell’articolata procedura relativa alla demolizione degli immobili abusivi, come delineata dalla vigente disciplina urbanistica, nell’ambito della quale l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9 d.P.R. 380/01, si colloca, a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell’originario assetto del territorio alterato dall’intervento edilizio abusivo, e muovendo proprio dalla finalità ripristinatoria che ne esclude quella punitiva, giunge a riaffermare la natura di sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione, misura che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, e configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale.
Tali caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità alla nozione convenzionale di “pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU, ostandovi non la qualifica giuridica data dalla giurisprudenza, ma l’assenza di finalità punitiva, (da ultimo Sez. 3, n. 30406 del 08/04/2016 Bianca; Sez. 3, n. 35052 del 10/03/2016, De Luca) con la conseguenza che non trova applicazione l’art. 173 cod.pen. in tema di prescrizione della pena.
5. – Nel dare continuità all’affermazione della natura di sanzione amministrativa ripristinatoria dell’ordine di demolizione, rispetto a cui il ricorrente non offre serie prospettazioni per una sua rivisitazione, osserva ancora, questa Corte, a conferma dell’indirizzo ermeneutico di cui sopra, che l’art. 27 d.P.R. 380 del 2001 disciplina la c.d. demolizione d’ufficio, disposta dall’organo amministrativo a prescindere da qualsivoglia attività finalizzata all’individuazione di responsabili e dunque può essere disposta sul solo presupposto della presenza sul territorio di un immobile abusivo, mentre il comma 9 dell’art. 31 prevede che la demolizione venga ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. Dunque se la demolizione d’ufficio e l’ingiunzione alla demolizione sono disposte dall’autorità amministrativa, della cui natura di sanzione amministrativa avente finalità ripristinatoria nessuno dubita, non può ragionevolmente affermarsi che la demolizione disposta dal giudice, identica nell’oggetto e nel contenuto, muti la sua natura. Ed allora si deve concludere che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, adottabile parallelamente dall’autorità amministrativa o dal giudice penale, avente una finalità esclusivamente ripristinatoria dell’originario assetto del territorio, ha la natura di sanzione amministrativa anche nell’ipotesi in cui venga applicata dal giudice penale.
6. – Pertanto, deve ribadirsi che l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9 d.P.R. 380/01, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso in esame, non ha affatto natura di sanzione penale nel senso individuato dalla normativa CEDU, e al medesimo non si applica il disposto di cui all’art. 173 cod.pen.
7. – Va infine, osservato, che la prescrizione di cui all’art. 173 cod.pen. si applica alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/04/2003, Pasquale, Rv. 226573) ivi previste (multa e ammenda), e, dunque, non sarebbe comunque applicabile all’ordine di demolizione quand’anche ritenuto sanzione penale. Ed invero, l’istituto della prescrizione della pena configura un’eccezione al generale principio di esecuzione della pena e, per tale ragione, non può trovare applicazione oltre i casi in esso previsti e, dunque, non può operare per tipologie di diverse dalla multa e ammenda. Anche la dottrina penalistica più accorta ritiene che il ricorso al procedimento analogico sia precluso rispetto alle cause di non punibilità, alle cause di estinzione del reato e della pena, e alle cause di estinzione del reato e della pena in quanto fondate su specifiche ragioni politico-criminali o su situazioni specifiche. Dunque sarebbe comunque impedita l’applicazione analogica della prescrizione ai sensi dell’art. 173 cod.pen. all’ordine di demolizione quand’anche ritenuto sanzione penale. Da cui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso (Sez, 3, n. 20759 del 16/03/2016, Arfuso, non massinnata).
8.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile […]