[…]
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 luglio 2015 respingeva l’istanza di […] diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo sito in […], relativo alla sentenza n. 56 del 20 gennaio 2009.
2. […] propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge, vizio di motivazione, relativamente agli art. 7 e 53 CEDU e 173 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lettere A), B, C) ed E), cod. proc. pen.).
La sanzione accessoria della demolizione deve ritenersi prescritta. La Procura agisce per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato oltre i termini di prescrizione dei reati. Ormai è insostenibile il principio di imprescrittibilità dell’ordine di demolizione. Trattasi di una sanzione di carattere penale (cfr. tribunale di Asti, giudice dell’esecuzione, 3 novembre 2014).
2. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente agli art. 2, commi 4 e 5, 27, 31 e 41 d. P.R. 380/2001 (art. 606, comma 1, lettere A) e B), cod. proc. pen.).
Il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto della acquisizione al patrimonio del Comune di […] dell’immobile in oggetto.
L’ordine di demolizione dovrebbe essere reiterato al Comune di […], attuale titolare del bene da demolire.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, […], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.).
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336).
5. La questione della natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu sulla confisca è mal posta. Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell’abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti, Rv 245918).
6. Anche l’eventuale acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 – dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645). Nel nostro caso nessun provvedimento amministrativo che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive sussiste (art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001). […]