Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 6664 del 2019, dep. Il 07/03/2019

[…]

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma, con sentenza nr. 3587 del 2016, in accoglimento del gravame proposto dalla società […] S.r.l. ( di seguito, per brevità anche [..]), dichiarava: – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione al rapporto tra […] e […] Srl in liquidazione;
– la nullità, per il resto, della sentenza gravata, per difetto di integrità del contraddittorio, e rimetteva le parti innanzi al giudice di primo grado.
Per quanto qui rileva, la Corte di appello, preliminarmente, dava atto di un accordo transattivo intervenuto tra il lavoratore […] e la società […] Srl in liquidazione (di seguito, per brevità anche […]), idoneo a regolare definitivamente i reciproci rapporti. A fondamento dell’ulteriore statuizione, osservava, invece, come il Tribunale, avesse pronunciato anche nei confronti della società […] (di seguito, per brevità anche […]) nonostante l’assenza della stessa in giudizio.
Al riguardo, riportate integralmente le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, osservava come il […] avesse richiesto, con efficacia di giudicato, tra l’altro, il riconoscimento di un rapporto di lavoro in capo sia alla formale datrice […] sia alla […], fondando la domanda sulla asserita sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica.
Irrilevante, a giudizio della Corte distrettuale, era la circostanza che il Tribunale avesse adottato solo una domanda di accertamento e non di condanna nei confronti della […], rientrando anche le pronunce di mero accertamento nel novero di quelle idonee a passare in giudicato ed a regolare i futuri rapporti tra le parti coinvolte nel giudizio.
Né era pertinente il richiamo di precedenti di questa Corte (in materia di cessione di azienda, di somministrazione irregolare, di interposizione illecita di manodopera ex lege nr. 1369 del 1960); la giurisprudenza di legittimità aveva escluso il litisconsorzio necessario quando l’azione azionata fosse diretta ad affermare la titolarità del rapporto, dal lato passivo, in capo ad un soggetto diverso da quello apparente mentre, nella fattispecie di causa, il lavoratore agiva per vedere riconosciuta, nei confronti di più soggetti, una contitolarità del rapporto di lavoro o comunque un rapporto plurisoggettivo.
Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso in cassazione […], affidato a sei motivi ( il terzo, articolato in più censure).
Hanno proposto controricorso, contenente ricorso incidentale, fondato su un unico motivo, le società […] Srl ora in liquidazione e […]; […] Srl in liquidazione ha depositato controricorso.
La parte ricorrente e le controricorrenti […] e […] hanno, altresì, depositato memoria ai sensi dell’art. 278 cod.proc.civ. R

RAGIONI DELLA DECISIONE

Motivi del ricorso principale.
Con il primo motivo è dedotta ai sensi dell’art. 360 nr.3 cod.proc.civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2112 cod.civ.
Si critica la sentenza per aver disapplicato il consolidato orientamento di questa Corte alla stregua del quale l’art. 2112 cod.civ., facendo ricadere sull’acquirente -in considerazione dell’unicità del rapporto di lavoro- le responsabilità connesse ai diritti sorti in capo al lavoratore anche in epoca precedente il trasferimento dell’azienda (salva la responsabilità solidale dell’alienante), consente al lavoratore di agire nei soli confronti dell’acquirente, senza necessità di chiamare in giudizio anche l’alienante. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr.4 cod.proc.civ – è dedotta nullità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 101, comma 1, 102 e 354 cod. proc.civ.
La Corte avrebbe omesso di considerare che il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società avente causa, ex art. 2112 cod.civ, dalla società pretermessa, sicché doveva escludersi ogni violazione del principio del contraddittorio.
Con il terzo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 34 nonché 112 e 101 cod.proc.civ.
La parte ricorrente critica la decisione per aver ritenuto, esclusivamente sulla base delle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, la sussistenza di un litisconsorzio necessario con la società […] mentre nessuna domanda sarebbe stata avanzata nei confronti della predetta.
Con il quarto motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. – è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (costituito dalla richiesta -nelle conclusioni di cui all’art. 414 cod.proc.civ.- solo di «darsi atto» dei fatti costitutivi della contitolarità del rapporto di lavoro e di dichiararla soltanto in capo al datore di lavoro di fatto).
Con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod. proc. civ. – è dedotta nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 354 nonché degli artt 100 e 324 cod.proc.civ.
Si imputa alla sentenza di aver effettuato la verifica di integrità del contraddittorio con riferimento alle statuizioni emesse dalla pronuncia di primo grado piuttosto che con esclusivo riferimento alle domande articolate nell’atto introduttivo del giudizio. Con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 354 e dell’art. 100 cod.proc.civ. La censura riguarda la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra il lavoratore e la società […] S.r.l. che, secondo la parte ricorrente, non poteva essere resa avendo la Corte di appello dichiarato la nullità del giudizio per difetto di contraddittorio. Motivo dei ricorsi incidentali.
Entrambi i ricorsi incidentali denunciano -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione dell’art. 354 cod.proc.civ.
La decisione è censurata per ragioni sostanzialmente analoghe al sesto motivo del ricorso principale; secondo le società, la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado avrebbe precluso ogni altra questione, ivi compreso l’accertamento del sopravvenuto accordo tra alcune delle parti in lite.
Esame dei primi cinque motivi del ricorso principale.
I primi cinque motivi del ricorso principale, al di là della loro formale rubricazione, imputano, nella sostanza, alla sentenza di aver affermato il litisconsorzio necessario con la società […] che, pacificamente, non era stata evocata in giudizio.
Essi sono infondati.
La Corte di appello, come riportato nello storico di lite, ha richiamato integralmente le conclusioni dell’atto introduttivo ed osservato come la domanda del lavoratore avesse ad oggetto, tra l’altro, l’accertamento, con efficacia di giudicato, di un rapporto di lavoro facente capo, dal lato passivo, sia alla società […] srl ( formale datore di lavoro) che alla società […].
Si premette che, con il ricorso principale, il ricorrente, pur denunciando la ricostruzione della domanda come operata dalla Corte di appello, non trascrive integralmente il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ma solo le sue conclusioni.
Sulla base di queste ultime, per come riportate nella sentenza impugnata, il lavoratore chiedeva:
« dare atto: a. della simulazione del frazionamento dell’unica attività di impresa svolta da […] e […] Sri e degli atti e contratti posti in essere da dette società per dissimulare l’unicità dell’attività, ivi inclusi il contratto di subappalto da […] a […] srl […]
b. del collegamento organizzativo, economico e funzionale tra le predette due società; c. che […]le relazioni tra […] e […] srl hanno dato vita ad un unico centro di imputazione di rapporti giuridici;
d. […]
e. […]
1.1. per l’effetto, dichiarare che […] srl, a decorrere da gennaio 2008 o da quella diversa data che risulterà di giustizia, è contitolare, con […] sino al 30.6.2010 e con […] Srl dall’1.7.2010 al 30.6.2011, del rapporto di lavoro intercorso tra queste ultime società ed il ricorrente ovvero dichiarare e/o disporre la costituzione di tale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo a […] srl, in contitolarità con […] sino al 30.6.2010 e con […] srl con effetto dall’1.7.2010 […]».
Osserva il Collegio come il nucleo di censure che si fonda sull’art. 2112 cod.civ. sia inconferente con il decisum.
A fondamento della decisione, risiede la qualificazione della domanda come volta ad accertare, con efficacia di giudicato, un rapporto di lavoro plurisoggettivo e/o di contitolarità dal lato passivo che non trova corrispondenza con la situazione di fatto disciplinata dall’art. 2112 cod.civ.
I rilievi, dunque, in parte qua, non sono idonei a scalfire la sentenza impugnata.
Ciò posto, questa Corte ha osservato che, in mancanza di una nozione teorica, generale ed astratta, di litisconsorzio necessario (l’enunciato dell’art. 102, primo comma, cod. proc. civ., si risolve in una prescrizione in bianco), tanto completa e coerente dal poter definire soluzioni logicamente irresistibili, è opportuno attenersi al criterio di libertà, che rimette, per quanto possibile, alla parte, e non all’intervento autoritativo del giudice, la determinazione della estensione (oggettiva) e soggettiva del provvedimento richiesto (così, in motivazione, Cass., sez un., nr. 14897 del 2002). E’ stato ritenuto (Cass., sez. un., innanzi cit.) di dover escludere la sussistenza dì un litisconsorzio necessario nell’ipotesi di interposizione di manodopera, vietata dall’art. 1 della legge nr. 1369 del 1960, e, in generale, quando il lavoratore agisca in giudizio per affermare l’esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e negarlo con altra e diversa persona; in tale caso, si è osservato come l’accertamento negativo del rapporto fittizio costituisse oggetto di una questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa (Cass. nr. 17643 del 2009); in tale caso, la domanda è, infatti, volta ad ottenere un’utilità (il petitum) nei confronti di una sola persona, ossia il datore vero.
Diverso è, invece, il caso di specie; nella fattispecie concreta, è dedotto un rapporto plurisoggettivo e di contitolarità dal lato passivo (la cd. «codatorialità») e di siffatta, unitaria situazione, è stato richiesto un accertamento con efficacia di giudicato.
Come osservato nella pronuncia impugnata, il lavoratore ha formulato, espressamente, domanda di accertamento della «codatorialità» sia nei confronti della […] che nei confronti della […] ( ovvero di sussistenza, nei confronti di entrambe, di un unico centro di imputazione del rapporto giuridico dedotto in causa) sicchè «necessariamente» entrambi i soggetti dovevano essere convenuti in giudizio. D’altronde tutte le decisioni (Cass. nr. 11363 del 2004; Cass. nr. 13171 del 2009; Cass. 17643 del 2009) che negano il litisconsorzio necessario con il datore di lavoro apparente lo fanno proprio sul presupposto che la domanda giudiziale è volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro ( esclusivamente) con un altro soggetto, ovvero l’effettivo datore di lavoro, e, dunque, in presenza di un’azione evidentemente diversa da quella concretamente esercitata in causa.
La sentenza impugnata, coerente con i principi affermati dalla Corte, è perciò immune dalle censure mosse.
Esame del sesto motivo del ricorso principale e dei motivi dei ricorsi incidentali. Infondati sono il sesto motivo del ricorso principale ed i motivi dei ricorsi incidentali. Essi investono la decisione nella parte in cui la stessa ha dato atto dell’intervenuta definizione della lite tra il lavoratore e la convenuta […] Srl e, di fatto, consentito l’estromissione dal giudizio di una delle parti originariamente convenute, nei cui confronti pure era stato richiesto un accertamento di contitolarità del rapporto di lavoro ed, altresì, esercitata azione di condanna.
Osserva la Corte che l’affermazione di necessaria partecipazione al giudizio della società […] deriva dalla domanda, per come concretamente proposta dall’attore (id est: ricorrente), in quanto estesa, in ragione di quanto fin qui osservato, anche alla parte pretermessa.
Ciò non toglie che il ricorrente abbia potuto rinunciare alle richieste formulate nei confronti di uno dei convenuti originari, in coerenza con la natura dei rapporti giuridici dedotti in giudizio che, sia pure plurisoggettivi, restano distinti e sono scindibili sul piano del rapporto processuale, sicché il processo può utilmente proseguire nei confronti delle altre parti evocate in causa, cui resta limitata la domanda.
L’interesse (o, più esattamente, il sopravvenuto disinteresse) alla prosecuzione della lite nei confronti di […] è dunque accertamento che, in via preliminare ad ogni altro, la Corte territoriale doveva doverosamente compiere.
In conclusione vanno respinti sia il ricorso principale che i ricorsi incidentali.
[…]