Titolo II
 Delle prove
 Capo I
 Disposizioni generali
 Art. 2697
 Onere della prova
 Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
 Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.