Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4370 del 1996, dep. il 09.05.1996

[…]

FATTO
Con ricorso 9.5.1989 al Pretore di Ferrara […] lamentavano di aver subito da parte dei coniugi […] turbative nel possesso di un’area risultante dalla demolizione di un piccolo edificio rustico, eseguita dal genio civile; chiedevano quindi la manutenzione del possesso con l’asporto delle cose che i coniugi vi avevano depositato.
I […] resistevano al ricorso e con sentenza 10.10.1989 il pretore, espletata una prova testimoniale, lo rigettava ritenendo non dimostrato l’esercizio del possesso.
Proponevano impugnazione i soccombenti lamentando che erano stati travisati i fatti di causa e chiedendo l’ammissione di prove testimoniale ed interrogatorio dei convenuti.
Resistevano i coniugi […] e con sentenza 24.9.1993 il Tribunale di Ferrara rigettava l’impugnazione condannando i […] alle spese.
Riteneva il Tribunale che la prova testimoniale chiesta dagli appellanti in ordine al possesso esercitato sull’area risultante dalla demolizione del fabbricato rustico era inammissibile avendo ad oggetto non fatti ma giudizi.
Avverso la sentenza, notificata il 3.11.1993, hanno proposto ricorso con atto del 6.12.1993 e con un solo motivo di censura, […], questi due ultimi in qualità di eredi di […], deceduto;
resistono con controricorso […].

DIRITTO
Con l’unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 2730 c.c.; 228 e 230 c.p.c.; omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata ritenendo inammissibile la prova testimoniale sul capitolo “vero che dal tempo della divisione fra i consorti […] avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell’area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei […]” in quanto non erano indicati i fatti qualificati dagli appellanti come possesso ma si esprimeva una valutazione non demandabile a testimoni, non ha considerato che il termine possesso esprime la relazione che corre fra la persona e la cosa posseduta che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà e che il capitolo formava anche oggetto di un interrogatorio deferito ai […].
Il motivo è in parte fondato.
La regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev’essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), è di quest’ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all’esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l’attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica. Censurabile è invece la sentenza impugnata per avere esteso a tutte le prove richieste, quindi anche all’interrogatorio formale dei coniugi […], il divieto dell’art. 244, 1 comma c.p.c. Essendo l’interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile, purché sia concludente e influente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, sì da apparire dilatorio o defatigatorio (v. Cass. 25.5.1993 n. 5884; Cass. 28.7.1983 n. 5212). Accogliendosi in questi limiti il ricorso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio per nuovo esame ad altro tribunale che si designa in quello di Bologna che provvederà anche sulle spese del presente giudizio […]