Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 46390 del 2019, dep. il 14/11/2019

[…]

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno con l’ordinanza del 16 aprile 2018 ha rigettato l’incidente di esecuzione con il quale […], condannati in via definitiva per il reato ex art. 44, lett. b) d.P.R. 380/2001, per la violazione della normativa antisismica e sulle opere in cemento armato con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 22 giugno 2012, irrevocabile il 4 giugno 2013, hanno chiesto la revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposto con le sentenze di merito.

2. Il difensore di […] ha proposto il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Salerno.

2.1. Con il primo motivo, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione ritenendo errata la decisione della Corte di appello, fondata sulla c.t. eseguita su disposizione della procura generale, che ha escluso che la struttura oggetto dell’ordine di demolizione non possa essere ritenuta una struttura extra alberghiera secondo la legge della Regione Campania n.17/2000.
Si contesta poi la decisione nella parte in cui ha ritenuto che non si sia formato il silenzio assenso perché le opere realizzate non erano conformi agli strumenti urbanistici.
Nel ricorso è poi ricostruito l’iter amministrativo a partire dal 2001, …, fino alla richiesta delle parti del 27 dicembre 2006 per la definizione del procedimento di silenzio assenso di cui al progetto del 2 gennaio 2006.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione; la Corte di appello non avrebbe esaminato l’esistenza del provvedimento implicito di accoglimento dell’istanza volta ad ottenere la variazione di destinazione d’uso per la formazione del silenzio assenso ex art. 20 d.P.R. 380/2001; avrebbe omesso altresì di considerare che la demolizione dovrebbe avvenire in zona sismica, in una struttura non completata, con problemi di staticità per tutto il complesso.

2.3. In sostanziale replica alle conclusioni del procuratore generale, il difensore di […] ha depositato motivi aggiunti con i quali ribadisce la legittimità del provvedimento amministrativo che per primo ha evidenziato l’abuso da cui ha avuto inizio il procedimento prima amministrativo e poi penale. Si riferisce alla nota del 24 maggio 2007.
Si ricostruisce poi l’iter amministrativo a partire dal provvedimento del consiglio comunale di […].
Nei motivi aggiunti si riporta poi il contenuto della nota del responsabile tecnico del comune di […] a sostegno della tesi difensiva. Con tale nota sarebbe venuta meno la natura illecita della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione è impartito dal giudice con la sentenza di condanna, con provvedimento giurisdizionale che ha la natura di sanzione amministrativa, non suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, Oliva, Rv. 254426).
Come affermato da Cass. Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Petrone, Rv. 247791, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili.
Con la sentenza n. 5454 del 2017, De Cecco, la Corte di Cassazione, Sez. 3, ha affermato che l’ordine giudiziale di demolizione delle opere deve essere sempre mantenuto, salvo che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale territorialmente competente abbia deliberato che le opere devono essere conservate in funzione di interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici ai sensi dell’art. 36, comma 5 del DPR n. 380/2001.

1.2. Dalla sentenza di merito emerge che i reati oggetto del processo furono accertati nel marzo 2007; la condanna è stata pronunciata per la realizzazione di opere in difformità rispetto al permesso di costruire; le questioni relative alla possibilità di ottenere la sanatoria furono valutate dalla Corte di appello, che affermò che tale possibilità astratta non escludeva il reato. Le questioni dedotte con il primo motivo sono pertanto relative all’accertamento di merito sulla sussistenza del reato, posto che secondo la tesi difensiva il silenzio assenso si sarebbe formato prima del marzo 2007, e non sono volte a prospettare la sopravvenuta pronuncia di atti amministrativi incompatibili con la demolizione.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la decisione della Corte di appello si fonda sulla valutazione delle relazioni del c.t. del procuratore generale che ha affermato la possibilità di procedere alla demolizione delle opere; tale valutazione è stata effettuata dalla corte territoriale anche prendendo in esame le argomentazioni del c.t. della difesa.
Dunque, la Corte di appello ha preso in esame la situazione esistente, ed ha ritenuto, con giudizio di fatto sottratto alla valutazione di legittimità, in assenza di una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, la possibilità anche tecnica di procedere alla demolizione delle opere oggetto della condanna definitiva. In ogni caso la questione potrà essere valutata in sede di esecuzione del provvedimento, all’atto della demolizione.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. […]