Art. 1223 cod. civ.

Capo III
Dell’inadempimento delle obbligazioni

[…]

Art. 1223
Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.