Art. 56
(Rendiconti degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela)
1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide di clienti inviano, quanto meno una volta all’anno, a ciascun cliente un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide, su supporto duraturo.
2. Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al comma 1 include le informazioni seguenti:
a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dall’impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
b) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
c) l’entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.
Nei casi di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
3. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide del cliente e prestano al cliente il servizio di gestione di portafogli possono includere il rendiconto di cui al comma 1 nel rendiconto periodico che essi forniscono ai sensi dell’articolo 54, comma 1.