Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34607 del 2021, dep. il 17/09/2021

[…]

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2021, Il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di nullità e/o inefficacia dell’ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale nei confronti di …, in forza di varie sentenze divenute esecutive per illeciti edilizi.

2. Avverso il provvedimento propongono ricorso per cassazione …, chiedendone l’annullamento e deducendo, con il primo motivo, violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 665 e 666 cod. proc. pen., avendo il giudice erroneamente ritenuto che l’istanza fosse una mera riproduzione di una richiesta già rigettata. Infatti mentre la precedente richiesta aveva ad oggetto l’esclusione del primo piano fuori terra, concernendo le sentenze definitive solo gli altri piani dell’edificio – tanto che era stata accolta – con l’istanza avanzata si eccepiva l’illegittimità dell’esecuzione della demolizione per violazione degli artt. 8 e 6 CEDU, in considerazione del fatto che non solo il fabbricato sorge in una zona altamente urbanizzata e la demolizione ha ad oggetto opere realizzate venticinque anni prima, ma il fatto che tali opere sono necessarie per esigenze abitative e pertanto il giudice dell’esecuzione deve valutare la proporzionalità della demolizione rispetto allo scopo, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo richiamata. Nel caso di specie, come dimostrato dalla perizia tecnica allegata all’istanza la demolizione dei piani sovrastanti comporterebbe un deterioramento significativo alla struttura del primo piano;

Secondariamente si eccepisce la intervenuta prescrizione della sanzione accessoria della demolizione, secondo l’orientamento di parte della giurisprudenza di merito.

Da ultimo si evidenzia che con memoria in data … 2020, la difesa aveva evidenziato la diversa situazione di fatto relativa alle gravi condizioni di salute del ricorrente …, che ha subito … è stato dichiarato inabile al lavoro, per cui non poteva essere ritenuta sussistente la preclusione di cui all’art. 666, comma 2 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è fondato e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, affinché si pronunci sull’istanza.

Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto, erroneamente, che l’istanza fosse meramente reiterativa di una già precedentemente esaminata, e ne ha dichiarato l’inammissibilità. Di contro, dalla lettura dell’incarto processuale, che questa Corte è legittimata a consultare, essendo stata eccepita una violazione di legge afferente la valutazione del contenuto della istanza che ha dato origine al presente procedimento e di quella precedentemente esaminata in sede di incidente di esecuzione relativo al medesimo ordine di demolizione, emerge che sono stati sottoposti all’esame del G.I.P. nuove situazioni sia fattuali, relative allo stato di salute di uno dei ricorrenti, che giuridiche, essendo stata eccepita la proporzionalità della misura della demolizione, rispetto ai reati come definitivamente accertati.

2. Quanto alla prima questione, va rilevato che anche l’esame delle condizioni di salute confluisce nel giudizio da compiersi circa l’invocato requisito della proporzionalità, che il giudice dell’esecuzione ha il dovere di valutare, nel rispetto di alcuni precisi criteri guida.

2.1. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all’art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell’interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (così Sez.3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 08/01/2021, …, Rv. 280270 – 01).

2.2. E’ stato quindi precisato che non è legittimo invocare: a) un assoluto diritto alla casa (che avrebbe un carattere così ampio ed assorbente da superare sempre e comunque – vanificandola del tutto – ogni prescrizione amministrativa o penale in punto di edificabilità dei suoli e tutela del territorio), così come b) un generico diritto ad una vita sana o, ancor più in astratto, c) un diritto alla vita privata e familiare; posizioni giuridiche soggettive che pur trovando espressione nell’art. 8 CEDU (Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza), così come negli artt. 14-15 Cost., non afferiscono affatto al caso di specie, nel quale l’ordinamento non intende violare in astratto il diritto individuale di un soggetto a vivere nel proprio domicilio legittimo, ma intende affermare in concreto il diritto collettivo a rimuovere la lesione di un bene (del pari) costituzionalmente tutelato, il territorio, eliminando le conseguenze dell’abuso riscontrato e così ripristinando quell’equilibrio già sopra richiamato (per tutte, Sez. 3, n. 24882 del 26/4/2018, Ferrante, Rv. 273368).

Pertanto l’ordinanza di inammissibilità va annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria Sezione GUP/GIP per nuovo esame sul merito di quanto nella stessa prospettato alla luce dei menzionati principi di diritto. […]