Oggetto: assunzioni congiunte in agricoltura – art. 31, D.Lgs. n. 276/2003 – adempimenti amministrativi – indicazioni operative.
Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti da parte di alcune Associazioni di categoria, in ordine alle modalità operative da seguire per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rapporti di lavoro instaurati a seguito delle “assunzioni congiunte in agricoltura” di cui all’art. 31, D.Lgs. n. 276/2003. In relazione a quanto sopra, al fine di garantire un uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza, appare opportuno fornire le seguenti indicazioni, evidenziando, in particolare, gli aspetti strettamente connessi ai suddetti adempimenti. Imprese agricole e assunzioni congiunte: quadro normativo. Come già chiarito da questo Ministero con circolare n. 35/2016, il D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) ha integrato il contenuto dell’art. 31, D.Lgs. n. 276/2003, disciplinando alcuni specifici aspetti della gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei gruppi di impresa. In particolare, il Legislatore ha disposto che le imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, possono procedere all’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti “per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende” (art. 31, comma 3 bis), sempre che le stesse presentino uno dei seguenti requisiti: a) appartenenza allo stesso gruppo di imprese; b) riconducibilità al medesimo assetto proprietario; c) riconducibilità a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, ovvero aver stipulato un contratto di rete quando almeno il 50% delle imprese siano qualificabili come imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. In conseguenza dell’assunzione congiunta, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori, intesi come tali sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Si sottolinea, inoltre, che ai sensi dell’art. 31, comma 3 quinquies, nelle ipotesi di coassunzione di lavoratori in agricoltura, i datori di lavoro rispondano in solido “delle obbligazioni contrattuali previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato”. Adempimenti amministrativi connessi alle assunzioni congiunte in agricoltura: soggetti obbligati. Questo Ministero con D.M. 27 marzo 2014, adottato in attuazione dell’art. 9, comma 11, D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013), ha definito le modalità operative per la comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura, individuando i soggetti tenuti ad effettuarle. In proposito, si ricorda che, in linea generale, si procede alle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente secondo le modalità di trasmissione stabilite per tutte le comunicazioni obbligatorie di cui al Decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 (art. 2, commi 1 e 5, D.M. n. 27.03.2014). Si fa presente che i modelli unificati sono stati aggiornati con l’introduzione di alcune modifiche al modello UNILAV denominato, per le assunzioni congiunte in agricoltura, “UNILAVCong”. Quest’ultimo consente ai datori di lavoro e ai soggetti abilitati di inviare le suddette comunicazioni secondo le modalità operative e appositamente indicate nella nota di questo Ministero del 04 dicembre 2014 prot. 33/0001471 (cfr. D.D. n. 85 del 28 novembre 2014). I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni sono stati individuati puntualmente dall’art. 2, D.M. n. 27 marzo 2014 nei termini che seguono: a) per i gruppi di impresa, le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo; b) per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, l’adempimento è posto a carico del medesimo proprietario; c) per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni sono effettuate per il termine di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge (“in tal caso l’accordo è depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscono la data certa di sottoscrizione”). Nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, nonché per ragioni di uniformità con le indicazioni precedentemente fornite, si ritiene che gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro in argomento, tra i quali le scritturazioni sul L.U.L., l’elaborazione dei prospetti paga, l’invio dei modelli UNIEMENS, debbano essere effettuati dai medesimi soggetti individuati nel D.M. 27 marzo 2014.