Capo III
Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
Sezione I
Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
Art. 2683
Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.