[…]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna con sentenza dell’il aprile 2006 pronunciò la risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto delle obbligazioni argentine “97/07”, concluso dai signori […] il 5 dicembre 1996 per l’importo di L. 200.000.000 e del contratto di acquisto di obbligazioni “Cirio 7,75% . ” del valore nominale di € 22.000,00 concluso in data 4 marzo 2002, condannando la […] al pagamento delle somme di C 103.292,37 e di E 22.000,00, rispettivamente per le due operazioni, oltre interessi. La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 6 ottobre 2010, in parziale riforma della decisione impugnata, ha respinto tutte le domande proposte dagli investitori concernenti l’ordine di acquisto delle obbligazioni argentine, confermando la sentenza nel resto e condannando i medesimi alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado con riguardo all’operazione predetta. Avverso questa sentenza propone ricorso parte soccombente, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste la banca con controricorso, proponendo ricorso incidentale per tre motivi, cui resistono con controricorso i ricorrenti principali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – I motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata per:
1) violazione e falsa applicazione degli art. 94 ss. d.lgs. n. 58 del 1998, nonché il vizio di motivazione sotto ogni profilo, per avere la corte d’appello negato la necessità, nella specie, del prospetto informativo, non trattandosi di sollecitazione al pubblico risparmio;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, nonché il vizio di motivazione sotto ogni profilo, per avere la corte d’appello omesso di ravvisare la violazione degli obblighi informativi circa a) l’assenza del prospetto informativo, nonché b) la mancanza delle informazioni, in particolare circa l’esclusione dei titoli argentini dalla borsa italiana;
3) contraddittorietà di motivazione sulla non rischiosità e adeguatezza dell’investimento;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998, nonché vizio di motivazione sotto ogni profilo, per avere la sentenza impugnata ritenuto non necessaria la spiegazione delle ragioni della comunicata inadeguatezza dell’investimento, attesa la qualità del […] come investitore esperto.
Nel suo ricorso incidentale, la banca ha dedotto:
1′) violazione o falsa applicazione dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998, nonché vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, con riguardo alla conoscibilità della
situazione del cd. gruppo Cirio all’epoca dell’investimento del 4 marzo 2002 ed alla pretesa violazione dell’obbligo di astenersi da operazioni inadeguate;
2′) violazione o falsa applicazione dell’art. 23, 4 °comma, d.lgs. n. 58 del 1998, nonché vizio di motivazione sotto ogni profilo, per avere al riguardo la sentenza impugnata ritenuto altresì la sussistenza del nesso causale;
3′) falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., nonché motivazione insufficiente o contraddittoria, per avere la corte d’appello interamente compensato le spese del doppio grado.
2. – Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Risulta dalla sentenza impugnata che si trattò, nella specie, di negoziazione individuale basata su un contratto quadro e con mandato di amministrazione e custodia, non di un’offerta al pubblico. La corte territoriale ha ritenuto che non sussistesse l’obbligo di consegna agli investitori di un prospetto informativo, sebbene il titolo fosse stato emesso all’estero da lead managers esenti e poi rivenduto in Italia, non trattandosi di sollecitazione ad un pubblico indeterminato e restando, quindi, nella specie inapplicabile l’art. 94 d.lgs. n. 58 del 1998. In tal modo, la sentenza impugnata ha deciso in coerenza con il principio secondo cui l’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo era previsto dagli art. 94 d. lgs. n. 58 del 1998 e 29 del regolamento Consob n. 11971 del 1999 solo per l’ipotesi di sollecitazione all’investimento, diversa da quella in esame di negoziazione su base individuale. Invero, questa Corte ha già chiarito che, in tema di intermediazione mobiliare, la pubblicazione del “prospetto informativo” è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all’investimento, ai sensi dell’art. 94, 1 e 2 comma, d.lgs. n. 58 del 1998 (nel testo ratione temporis vigente), caratterizzate per essere l’offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell’art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati; quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di “servizi di investimento” (art. 1, 5 comma, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. grey market, cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente (Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039).
3. – Il secondo motivo è infondato per entrambi i profili in cui viene proposto. La corte d’appello ha affermato che il contratto di acquisto delle obbligazioni argentine è stato posto in essere in un periodo in cui non era prevedibile l’impossibilità dello Stato estero, cinque anni dopo, di non far fronte alle proprie obbligazioni, e che, sul piano soggettivo, il cliente era un esperto investitore, avendo egli dichiarato di appartenere
alla categoria degli investitori a rischio più elevato, operato numerosissimi investimenti diversificati e rivolto attenzione costante al mercato borsistico. Ha aggiunto che la banca, in ogni caso, segnalò al cliente la natura non adeguata dell’operazione ed acquisì la sua specifica autorizzazione scritta a procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998. Avvertenza che, sebbene non corredata per iscritto dai motivi specifici della segnalazione, è senz’altro idonea, secondo la sentenza impugnata, a dimostrare l’adempimento della banca ai propri obblighi, anche considerando l’assai significative esperienza e professionalità dell’investitore; il quale, in presenza di un rendimento offerto del 10%, a fronte di quella segnalazione ben poteva rendersi conto dell’esistenza del rischio che l’ente emittente non fosse in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale. In tal modo, la corte del merito ha accertato, in punto di fatto, che furono date tutte le informazioni dovute, senza alcun vizio motivazionale, essendo il ragionamento esposto esaustivo e completo.
4. – Il terzo motivo è inammissibile, perché propone censure in fatto ad una decisione ben argomentata, sia con riferimento all’entità del rischio, sia con riguardo al profilo dell’investitore, cui la banca aveva palesato l’inadeguatezza dell’investimento, ricevendo conferma scritta dell’ordine.
5. – Il quarto motivo è parimenti inammissibile, riproponendo un esame del fatto. L’obbligo d’illustrate all’investitore le ragioni dell’inadeguatezza va relativizzato alle qualità del medesimo, esattamente come avviene per la valutazione dell’adeguatezza dell’acquisto: ed al riguardo la corte territoriale ha bene e diffusamente spiegato come l’investimento in titoli dello Stato argentino fosse del tutto proporzionato all’entità e alla composizione degli investimenti di un operatore finanziario molto attento.
6. – Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Con riguardo all’acquisto di bond Cirio, avvenuto il 4 marzo 2002, la sentenza impugnata ha ritenuto che la banca non avrebbe potuto ignorare la già compromessa situazione del gruppo, quando il bilancio consolidato di Cirio Finanziaria s.p.a. aveva già palesato gravissime perdite come chiarito dal c.t.u., mentre il debito verso le banche era stato progressivamente sostituito con vantato nei confronti dei risparmiatori, proprio in forza delle ripetute emissioni obbligazionarie che il gruppo aveva cominciato ad effettuare sin dal 1999. Il sistema bancario, insomma, nei primi mesi del 2002 era certamente in possesso degli elementi conoscitivi sufficienti a giudicare quella nuova emissione di obbligazioni Cirio (che, invero, sarebbe stata l’ultima) ad elevatissima probabilità di mancato rimborso: onde l’operazione in questione era, all’epoca, oggettivamente inadeguata a qualunque investitore. La pretesa della controricorrente di riproporre tali apprezzamenti in questa sede si scontra, pertanto, con i caratteri propri del giudizio di legittimità.
7. – Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Al riguardo, la corte del merito ha accertato che il nesso causale sussiste, in guanto se la banca si fosse astenuta dall’eseguire l’ordine ogni danno sarebbe stato evitato. Se, da un lato, il ragionamento sul nesso eziologico non può essere rinnovato in sede di legittimità, dall’altro lato esso, così come compiuto, è immune da vizi logico-giuridici che possano meritare le censure avanzate.
8. – Il terzo motivo è infondato. La corte del merito ha ritenuto parzialmente fondato l’appello della banca e non si è discostata dal principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, unico la cui violazione potrebbe ammettere il ricorso per cassazione per violazione della regola della soccombenza: laddove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nell’ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., e multis, Cass. 23 febbraio 2012, n. 2736).
[…]