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FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 21-12-2004, il Tribunale di Asti – giudice monocratico – dichiarava l’imputato […] colpevole del delitto di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro e di due contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 494 del 1996; riconosceva allo stesso le attenuanti generiche e lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione e Euro 3.000,00, di ammenda.
Il processo era stato promosso in relazione all’infortunio verificatosi il 28-7-2000 in Asti in cui aveva perso la vita l’artigiano edile […] deceduto a causa delle lesioni (grave trauma toracico con multiple fratture costali e lacerazioni del parenchima polmonare) riportate per il crollo su di lui di una parte del muro perimetrale di un fabbricato nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta appaltatrice […]. L’impresa aveva affidato al collaboratore […] all’operaio […] il compito di demolire, con uso di un martello pneumatico, le parti di muro occorrenti per aprire dei varchi per la realizzazione di vetrine, collocando delle putrelle di acciaio in dette aperture nella parte orizzontale inferiore.
2. Il giudice del Tribunale di Asti riteneva che il crollo del muro era stato determinato dalla mancanza del puntellamento orizzontale della muratura necessario per l’esecuzione di aperture con tagli alla base. La responsabilità dell’occorso era attribuibile a […], il quale risultava documentalmente avere assunto l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Il predetto aveva concretamente svolto le funzioni di coordinatore per la sicurezza e redatto il relativo piano; questo, peraltro, era stato predisposto in modo molto generico, era privo di indicazioni sulla procedura specifica da seguire per praticare le aperture nel muro perimetrale, ed in specie mancava della prescrizione relativa alla collocazione di puntelli, da porsi diagonalmente rispetto ai due lati del muro che circoscrivevano le aperture, e da ancorarsi al muro stesso ed al pavimento. Invece, l’imputato nel corso dei lavori, a seguito di sopralluogo, aveva disposto a verbale in data 18-7-2000 che l’impresa provvedesse a puntellare tutte le voltine della soletta del primo piano con due puntelli sotto ogni putrella delle voltine stesse: misura questa poi in concreto eseguita ma che, peraltro, non era stata sufficiente ed adeguata per evitare il crollo laterale del muro.
3. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Torino confermava in punto di responsabilità per il delitto colposo la sentenza di primo grado; dichiarava l’estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali e di conseguenza rideterminava la pena in un anno di reclusione; concedeva il beneficio della non menzione della condanna.
4. Il prevenuto avanzava ricorso per cassazione.
Si doleva per il mancato accoglimento da parte del Giudice di Appello della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’esecuzione di una perizia per l’accertamento delle precise cause che avevano determinato il crollo del muro dei locali in ristrutturazione. Al riguardo, i Giudici di merito si erano fondati solo sulle deduzioni esposte dal consulente nominato dal P.M., mentre sarebbe stato indispensabile un approfondimento tecnico maggiormente obbiettivo affidato a soggetto terzo rispetto alle parti processuali. Tra l’altro, il Giudice di Asti, in sentenza, aveva qualificato erroneamente il consulente nominato dal P.M. come perito nel presupposto inesatto che il predetto fosse stato investito del relativo incombente tecnico dal GIP in sede di incidente probatorio. Chiedeva l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.
5. Il ricorso si palesa inammissibile perché manifestamente infondato.
Come è noto, la verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte di legittimità può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, poiché esso è in principio riservato al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità.
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Torino ha manifestato un logico ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo congruo evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione circa la ricorrenza del reato, è stata fornita una ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni e non altre, con la conseguente declaratoria di responsabilità penale dell’imputato.
In particolare, il consulente del P.M. (solo per mero errore materiale, detto tecnico è stato indicato nella sentenza di primo grado come perito) risulta avere correttamente individuato le cause dell’occorso e le omissioni in cui è incorso il prevenuto nel predisporre il piano di sicurezza e nell’attuare i successivi interventi operativi.
6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la […]