[…]
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, per quanto qui rileva, confermava quella di primo grado, con la quale […] ed […] erano stati ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore […].
Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 12.2.2002 contestato ad […], nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale e di datore di lavoro del […], e ad […], quale direttore dei lavori di imbiancatura dell’immobile di proprietà della società in nome collettivo, durante l’esecuzione dei quali era avvenuto l’infortunio in questione.
Le modalità dell’infortunio, come ricostruite dai giudici di merito sotto tuttora oggetto di contestazione da parte dei prevenuti. Dal capo di imputazione e dalla sentenza impugnata emerge, in vero, che: 1) alle ore 15,50 del 12.2.2002 il […], dipendente, con mansioni di trattorista, di […], andava ad eseguire lavori di tinteggiatura dell’immobile presso la ditta del coimputato;
2) l’addetto al pronto soccorso, riferiva di aver trovato il ferito a terra coperto da tre o quattro assi da ponteggio, che erano state rimosse con cautela attesa l’evidente pericolosità del ponteggio sovrastante.
A carico dei […] venivano individuati profili di colpa, sia generica che specifica, cui causalmente, secondo la ricostruzione operata in sede di merito, andava ricondotto il decesso del […].
In particolare, si addebitava agli stessi di aver fatto intraprendere al […] lavori di tinteggiatura da eseguirsi ad altezze rilevanti (il ponteggio raggiungeva l’altezza di m. 3,80 dal suolo), in violazione del D.P.R. n. 164 del 19565, artt. 16 e 23 che prescrivono la predisposizione dei parapetti ed il fissaggio delle assi di calpestio, nonché del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 per avere adibito al lavoro di tinteggiatura persona non avente autonomia professionale e preparazione specifica per lo stesso. Propongono ricorso per Cassazione, tramite difensore, entrambi i prevenuti, articolando i medesimi due motivi.
Con il primo, deducono, innanzitutto, l’erronea applicazione della normativa in tema di comando o distacco, sostenendo la mancanza dei requisiti essenziali per la configurabilità dell’istituto (la temporaneità e l’interesse del distaccante), reiterando in proposito la versione dei fatti già prospettata in sede di merito secondo cui l’originario ordine impartito da […] era quello di acquistare pezzi di ricambio, mentre […] non aveva impartito alcun ordine al lavoratore diretto a conseguire una prestazione lavorativa, ma gli aveva solo intimato di aspettarlo mentre andava a prendere i pezzi di ricambio. Tale ricostruzione dei fatti sarebbe stata confermata dalle dichiarazioni di un teste, che recatosi nel capannone proprio quel pomeriggio, avrebbe trovato il […] “fermo a terra”, il quale gli aveva indicato dove trovare […].
Censurano la sentenza anche nella parte in cui aveva fondato il giudizio di responsabilità sui pregressi comportamenti degli imputati, riferiti de relato esclusivamente dalla figlia della vittima, nella qualità di teste.
Sotto altro profilo, deducono, ancora, l’inapplicabilità alla fattispecie del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 sul rilievo che tra le parti non era intercorso alcun contratto di appalto, trattandosi di lavori di tinteggiatura affidati ed eseguiti esclusivamente in ambito familiare.
Prospettano, altresì, l’inapplicabilità al caso in esame del D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 16 e 23 sostenendo ancora una volta, come già in sede di merito, che il piano di calpestio del ponteggio era ubicato a circa m. 1,80, e non 3,80, come rilevato dai giudici di merito, con la conseguente inapplicabilità della richiamata normativa, che presuppone l’esecuzione dei lavori ad un’altezza superiore ai 2 metri. Si sottolinea, inoltre, alla luce del dettato normativo del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 1 che i lavori di tinteggiatura non rientrerebbero tra quelli oggetto di tutela del richiamato decreto.
Con il secondo motivo, contestano la sussistenza di una posizione di garanzia di […] nei confronti del lavoratore, in difetto di alcun rapporto di lavoro tra gli stessi.
La condotta del […], inoltre, ponendosi in violazione della disposizione impartitagli (di andare ad acquistare pezzi di ricambio), era estranea alla sua attività lavorativa e non rientrava nel rischio per il quale il datore di lavoro poteva essere ritenuto responsabile, con la conseguente interruzione del nesso di causalità ed esclusione di ogni responsabilità di […]. Entrambi i ricorsi sono infondati. Trattandosi di elaborati formalmente differenti, ma di analogo contenuto, vanno trattati congiuntamente.
La sentenza impugnata non presenta vuoti motivazionali ne’ è caratterizzata dalle asserite illogicità.
La Corte di appello ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato che la dinamica dell’infortunio dovesse essere ricostruita nei termini indicati dal giudice di primo grado. Premesso che non era in discussione che il decesso del lavoratore fosse avvenuto a seguito di caduta dal ponteggio, realizzato con modalità approssimative ed in violazione delle norme di sicurezza previste dal D.P.R. n. 164 del 1956, i giudici di merito, con motivazione logica e coerente, hanno escluso che l’iniziativa di salire sul ponteggio sia stata assunta dalla vittima ed hanno valorizzato, a tal fine, l’ammissione dello stesso […] di avere in passato utilizzato l’opera del […] nella sua ditta e la testimonianza della figlia del lavoratore in merito alla tracce di vernice sugli abiti del padre all’ora del pranzo.
I ricorrenti ripropongono anche in questa sede una ricostruzione del fatto non risultante dal testo della sentenza e come tale preclusa alla cognizione del giudice di legittimità, risolvendosi in una censura sulla valutazione delle emergenze fattuali della vicenda come ricostruite dal giudice di merito, pur in presenza di una motivazione logicamente argomentata.
Al di là delle censure concernenti la ricostruzione fattuale dell’episodio, qui improponibili per quanto sopra esposto, vi è da rilevare assorbentemente che, in materia di normativa antinfortunistica, l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell’impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione. Ciò vale, addirittura, quando si tratti di un lavoratore autonomo, ma ciò deve a fortiori ritenersi allorquando si versi nell’ipotesi del distacco, caratterizzata pur sempre da un rapporto di subordinazione “funzionale” del lavoratore rispetto a chi della sua opera si avvale, senza finanche quei profili di autonomia organizzativa che caratterizzano l’attività del collaboratore “autonomo”.
È di decisivo rilievo, in proposito, il disposto dell’art. 2087 c.c., in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell’impresa, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40 c.p., comma 2. Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 3, comma 2) o, anche, di persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza. Infatti, secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l’altro, dovendolo desumere dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lett. n), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro “prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno”, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa (cfr. anche, Sezione 4^, 20 aprile 2005, Stasi ed altro). Ma ciò, all’evidenza, non esclude neppure la responsabilità del datore di lavoro che, consapevolmente, abbia autorizzato il distacco presso terzi di proprio dipendenti. Ciò perché anche a carico di questi, quali che siano stati i rapporti interni con il beneficiario della prestazione, è il rispetto delle disposizioni prevenzionali, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati (cfr. per utili riferimenti Sezione 4^, 8 luglio 1994, Vigani ed altro). In questa prospettiva, venendo ad esaminare le singole posizioni, correttamente l’addebito è stato ritenuto a carico dell'[…], il quale, nella qualità di direttore di fatto dei lavori di sistemazione del capannone in cui si è verificato l’incidente, aveva adibito il […], lavoratore dipendente della ditta individuale del […], allo svolgimento di lavori di imbiancatura da eseguire all’interno dello stesso, su di un ponteggio privo delle prescritte protezioni.
In tal senso, i giudici di merito hanno evidenziato che l’imputato era venuto meno ai propri doveri per non avere garantito la sicurezza nel luogo di lavoro (v. in particolare la violazione della normativa della normativa antinfortunistica, con riferimento, nella fattispecie, al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16 e segg. riguardanti l’allestimento del ponteggio).
È stato altresì correttamente sottolineato che la regola prudenziale era stata maggiormente violata nella fattispecie concreta, tenuto conto che il lavoratore svolgeva abitualmente le mansioni di trattorista agricolo, dovendosi così presumere la mancanza o, comunque, l’insufficienza della idoneità tecnico professionale del medesimo con riferimento al diverso lavoro di tinteggiatura ad altezza elevata (v. D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 1, lett. a)). È altresì infondata la censura con la quale si sostiene l’inapplicabilità al caso in esame del D.Lgs. n. 626 del 1994, art.7 sul rilievo che tra le parti non era intercorso alcun contratto di appalto, trattandosi di lavori da eseguirsi nell’ambito domestico. I giudici di merito hanno ritenuto, invece, l’applicabilità della norma citata al caso in esame, correttamente argomentando per la configurabilità in concreto di una situazione lavorativa riconducibile di fatto allo schema del comando o distacco, così qualificando la disposizione di impiego subordinato del […] presso altra ditta.
Valgono le considerazioni sopra sviluppate sull’ampiezza operativa della normativa di tutela.
Per lo stesso motivo è del tutto infondata la censura svolta con il secondo motivo di ricorso, volta a contrastare la ritenuta sussistenza della posizione di garanzia del ricorrente, sul rilievo della insussistenza di un rapporto di lavoro con la vittima. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla posizione di […], per il quale l’addebito colposo è fondato sulla circostanza che, nell’inviare il lavoratore da lui dipendente per l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura nel capannone del […], non aveva in alcun modo cooperato nell’attuazione delle misure di sicurezza e non aveva promosso alcuna attività di coordinamento ai fini della effettiva realizzazione delle misure di sicurezza, tenuto conto che il lavoratore impiegato non era nelle condizioni di autonomia tecnico professionale da poter provvedere ai rischi propri dell’attività che era chiamato ad eseguire (v. D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, commi 2 e 3). È vero, infatti, che, in tema di responsabilità per i reati colposi, vale il “principio di affidamento”, che è coerente applicazione del principio di personalità della responsabilità penale, in forza del quale ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, mentre non risponde, invece, dell’eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi; e ciò in base al principio di autoresponsabilità, non esistendo un obbligo di carattere generale di impedire che terzi, responsabili delle loro scelte, realizzino condotte pericolose. Peraltro, il principio di affidamento non è di automatica applicazione allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell’evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo. In tale evenienza persiste la responsabilità anche del primo in base al principio dell’equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere avuto caratteristiche di eccezionalità ed imprevedibilità (art. 41 c.p., comma 2). Ciò che si verifica solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l’abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata. In altri termini, per escludere la “continuità” delle posizioni di garanzia, è necessario che il garante sopravvenuto abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore o eliminandole o modificandole in modo tale da non poter essere più attribuite ai precedente garante (cfr., di recente, Sezione 4^, 5 giugno 2008, Stefanacci ed altri). È in questa prospettiva ermeneutica che vanno apprezzate la correttezza e la logicità della decisione impugnata. L’invio del proprio lavoratore presso la ditta del […], al fine di svolgere un lavoro del tutto estraneo alle mansioni abitualmente svolte, senza fornire al medesimo dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione, consente di ritenere legittimo il giudizio di sussistenza dell’addebito, argomentato dai giudici di merito proprio sulle omissioni sopra specificate.
Sotto questo profilo è infondata la doglianza con la quale viene dedotta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta posizione di garanzia di […], sostenendosi l’esenzione da responsabilità del datore di lavoro in quanto la condotta posta in essere dal […] era estranea al rischio per il quale il datore di lavoro poteva essere ritenuto responsabile.
In realtà, gli obblighi comportamentali gravanti sul datore di lavoro (il quale, come sopra è stato delineato, è in ogni caso tenuto a provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati) determinano suo carico una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica del lavoratore dipendente. Da questa premesse, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza della colpa e del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile. Nè potrebbe valere, in senso contrario, l’invocata causa di esclusione della responsabilità, fondata su una asserita condotta abnorme del lavoratore, che, inviato ad acquistare un pezzo di ricambio, di sua iniziativa sarebbe salito sul ponteggio. Il ricorrente introduce argomentazioni di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede, facendo riferimento ad una pretesa abnormità del comportamento del lavoratore, del tutto destituita di fondamento, come già sopra rilevato, laddove si è trattato della inammissibile diversa ricostruzione dei fatti proposta dagli imputati, già disattesa dai giudici di merito con valutazioni esenti da censura in questa sede.
Per le ragioni che precedono i ricorsi vanno rigettati, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
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