Art. 1218 cod. civ.

Capo III
Dell’inadempimento delle obbligazioni

Art. 1218
Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.