Art. 1411 cod. civ.

 

Capo IX

 

Del contratto a favore di terzi

Art. 1411 cod. civ.

Contratto a favore di terzi.

E’ valida la stipulazione a favore di un terzo , qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.