Art. 1417 cod. civ.

Capo X
Della simulazione
[…]

Art. 1417
Prova della simulazione.

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.