Art. 2043 cod. civile titolo IX

Dei fatti illeciti

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

(1) Secondo la S. C., Sent. 21917/2014, nel caso di azione di responsabilità del lavoratore verso il datore, deve ritenersi proposta l’azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale.