Art. 2095 cod. civ.

Categorie dei prestatori di lavoro.

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.

Le leggi speciali (e le norme corporative) (1), in relazione a ciascun ram coo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

(1) “e le norme corporative” abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.