Art. 2252 cod. civ.

 

Capo II
Della società semplice

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2251 cod. civ.
Contratto sociale

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

Art. 2252 cod. civ.
Modificazioni del contratto sociale

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.