Art. 2272 cod. civ.

Sezione IV

Dello scioglimento della società

Art. 2272 cod. civ.

Cause di scioglimento

La società si scioglie:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per la volontà di tutti i soci;

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;

5) per le altre cause previste dal contratto sociale.