Art. 2284 cod. civ.

 

Sezione V
Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Art. 2284 cod. civ.
Morte del socio

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano.