Art. 2290 cod. civ.

 

Libro Quinto
Del lavoro
Titolo V
Delle società
[…]

Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i  suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.