Art. 2657 cod. civ.

 

Titolo I

Della trascrizione

Capo I
Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

[…]

Art. 2657 cod. civ.
Titolo per la trascrizione.

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.