Art. 2683 cod. civ.

Capo III
Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili

Sezione I
Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

Art. 2683
Beni per i quali è disposta la pubblicità

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti quando hanno per oggetto:

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;

2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;

3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.