Art. 2697 cod. civ.

Titolo II
Delle prove
Capo I
Disposizioni generali


Art. 2697
Onere della prova


Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.