Art. 2721 cod. civ.

Capo III
Della prova testimoniale

Art. 2721
Ammissibilità: limiti di valore

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede gli € 2,58.

Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.