Art. 2725 cod. civ.

Capo III
Della prova testimoniale

[…]

Art. 2725
Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Quando secondo la legge o la volontà delle parti , un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.