Art. 292. Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. (I)
2. Nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
(I) Comma modificato dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198. “13. All’articolo 292 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: “e d)” sono sostituite dalle seguenti:”, d), d-bis) e d-ter)”.