Art. 3 Legge 24 novembre 1981, n. 689

CAPO I – Le sanzioni amministrative
SEZIONE I – Principi generali

[…]

3. Elemento soggettivo
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.