Art. 34 Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche’ in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366
G.U. n. 17 del 22-1-2003- Suppl. Ordinario n.8

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Titolo V
DELL’ARBITRATO

Art. 34.
Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie

1. Gli atti costitutivi delle societa’, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la societa’ che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalita’ di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita’, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa’. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina e’ richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la societa’ ha la sede legale.
3. La clausola e’ vincolante per la societa’ e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualita’ di socio e’ oggetto della controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, e’ vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
6. Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.