Art. 45 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (pubbl. G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)

Norme relative all’azione penale

1. L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.

2. (1)

3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

 

(1) comma abrogato dall’art. 4, Allegato 4, del d.lgs. n. 104 del 2010