Capo V
Dell’accettazione dell’eredità
Sezione I
Disposizioni generali
[…]
Art. 476 cod. civ.
Accettazione tacita.
L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.