Art. 476 cod. civ.

 

Capo V
Dell’accettazione dell’eredità

Sezione I
Disposizioni generali

[…]

Art. 476 cod. civ.

Accettazione tacita.

L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.