Art. 480 cod. civ.

Prescrizione

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. (1)

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.


(1) Il comma è stato così modificato dall’art.69 del DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 – Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione – (Gazzetta Uff n. 5 del 8-1-2014).

Art. 69 – Modifiche all’articolo 480 del codice civile

1. Al secondo comma dell’articolo 480 del codice civile dopo le parole: “la condizione.” e’ aggiunto il seguente periodo: “In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.”.