Art. 53 Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

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Titolo IV – DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 53. Disposizioni processuali (L)

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).
(articolo sostituito dall’Allegato 4, articolo 3, comma 10, d.lgs. n. 104 del 2010)