Art. 536 cod. civ.

Legittimari.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

Art. 537 cod. civ.

Art. 538 cod. civ.

Art. 539 cod. civ. (abrogato)

Art. 540 cod. civ.