Art. 539 cod. civ.

Riserva a favore dei figli naturali

– Art. abrogato ex art. 175, L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia. G. U. 23 MAGGIO, N. 135, EDIZIONE STRAORDINARIA: L’art. 175 L’art. 539 del codice civile è abrogato)
– A norma dell’art. 1, n. 11, della L. 10 dicembre 2012, n. 219, ” 11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».”