Art. 687 cod. civ.

Sezione V
Della revocazione delle disposizioni testamentarie

[…]

Art. 687
Revocazione per sopravvenienza di figli.

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio. (Comma modificato dall’art. 85, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154)

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento. (Comma così sostituito dall’art. 85, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154)

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.