Art. 737 cod. civ.

Soggetti tenuti alla collazione

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. (1)
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

(1) Il comma è stato così modificato dall’art. 87 del DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 – Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione – (Gazzetta Uff n. 5 del 8-1-2014).

Art. 87 – Modifiche all’articolo 737 del codice civile

1. All’articolo 737 del codice civile le parole: “legittimi e naturali” ovunque presenti sono soppresse.