Art. 751 cod. civ.

Collazione del danaro

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione.

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro denaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.